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ART. 1 FINALITÀ DEL REGOLAMENTO
Il presente regolamento, redatto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1 dello statuto sociale della SICP, disciplina le modalità di istituzione delle nuove Sedi regionali e le modalità del loro funzionamento, alle quali le Sedi regionali stesse dovranno obbligatoriamente attenersi.
ART. 2 ISTITUZIONE DELLE NUOVE SEDI REGIONALI
L’autorizzazione all’istituzione di ogni nuova Sede regionale viene decisa dal Consiglio Direttivo nazionale, a seguito di specifica richiesta sottoscritta da almeno venti Soci residenti nella regione medesima che, alla data della richiesta, risultino iscritti alla SICP da almeno dodici mesi e siano in regola con il versamento delle quote associative degli ultimi tre anni, compreso quello in cui si effettua la richiesta.
Contestualmente all’eventuale delibera di autorizzazione di cui al comma precedente, il Consiglio Direttivo nazionale designa un Coordinatore Regionale pro tempore per l’espletamento delle procedure di nomina degli organi statutari dell’istituenda sede.
La prima Assemblea regionale dovrà essere convocata dal Coordinatore regionale pro tempore entro sei mesi dalla sua designazione.
Il mancato rispetto del limite temporale sopra indicato determinerà la cessazione del mandato a lui conferito, con facoltà del Consiglio Direttivo di procedere a nuova designazione di altro Coordinatore regionale pro tempore.
Alla prima Assemblea della Sede regionale potranno intervenire, con diritto di voto, i Soci residenti nella regione che risultino iscritti, alla data della riunione della stessa, alla SICP da almeno centoventi giorni e siano altresì in regola con il versamento delle quote associative degli ultimi tre anni, compreso quello nel quale si tiene l’assemblea, ovvero dal momento dell’iscrizione nel caso essa sia inferiore a tre anni.
Non sono ammessi voti per delega o espressi a mezzo scheda inviata per posta.
Entro dieci giorni dalla data di avvenuta nomina degli organi statutari il Coordinatore pro tempore trasmetterà il verbale della prima Assemblea al Consiglio Direttivo nazionale il quale, valutata la correttezza del procedimento adottato e preso atto di quanto deciso, delibererà l’istituzione della nuova Sede regionale. Contestualmente all’istituzione della nuova Sede regionale cesserà il mandato a suo tempo conferito al Coordinatore pro tempore.
Entro trenta giorni dalla notifica dell’avvenuta istituzione della nuova Sede regionale, il Coordinatore regionale pro tempore è tenuto a comunicare al Consiglio Direttivo nazionale l’indirizzo della sede operativa.
ART.3 ORGANI DELLE SEDI REGIONALI
Sono Organi delle Sedi regionali:
- l’Assemblea dei Soci;
- il Consiglio regionale;
- il Coordinatore della Sede regionale.
3.1 Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci
All’Assemblea ordinaria della Sede regionale (di seguito definita Assemblea) potranno intervenire tutti i Soci residenti nella regione che, alla data della riunione della stessa, sulla base di dati forniti dalla Segreteria Nazionale, risultino iscritti alla SICP da almeno centoventi giorni e siano altresì in regola con il versamento delle quote associative degli ultimi tre anni, compreso quello nel quale è convocata l’Assemblea, ovvero dal momento dell’iscrizione nel caso essa sia inferiore ai tre anni.
Possono intervenire all’Assemblea, senza diritto di voto, anche i Soci residenti nella Regione, iscritti da meno di centoventi giorni rispetto alla data di convocazione.
L’Assemblea dei Soci di ogni regione è convocata e presieduta dal Coordinatore di cui al successivo punto 3.3 almeno una volta all’anno, entro e non oltre il 28 febbraio, mediante lettera da inviare al domicilio dei Soci almeno quindici giorni prima della data fissata per l’Assemblea. Essa delibera a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto.
Non sono ammessi voti per delega o espressi a mezzo scheda inviata per posta.
Le funzioni di Segretario dell’Assemblea sono svolte dal Segretario del Consiglio regionale di cui al successivo punto 3.2, il quale provvederà a redigere i verbali delle riunioni assembleari, sottoscritti anche dal Coordinatore regionale e riportati a cura del Segretario su apposito libro delle adunanze assembleari. Copie dei verbali dovranno essere inviate al Consiglio Direttivo nazionale entro i 10 giorni successivi a quello dell’assemblea.
L’Assemblea approva il rendiconto economico relativo all’anno solare precedente e valuta le attività svolte nello stesso periodo. Approva altresì il rendiconto economico preventivo ed il programma riferiti all’annualità in corso.
Alle scadenze dei loro mandati, l'Assemblea regionale è deputata al rinnovo del Consiglio regionale ed alla nomina del Coordinatore regionale. Su proposta del Coordinatore regionale, l’Assemblea stabilisce il numero dei componenti il Consiglio regionale tra un minimo di 4 ed un massimo di 9, tenuto conto del numero degli iscritti residenti nella regione.
Qualora il Coordinatore regionale non adempia all’obbligo posto a suo carico di convocazione entro il 28 febbraio di ogni anno, l’Assemblea dovrà essere convocata a cura del Segretario entro il successivo 31 marzo. Qualora anch’egli non vi provveda, la convocazione avverrà a cura del presidente della SICP entro il 30 aprile successivo. Potranno essere indette Assemblee straordinarie su richiesta del 51 (cinquantuno)% dei Soci aventi diritto di voto.
La convocazione delle Assemblee straordinarie segue le regole fissate per l’Assemblea ordinaria.
3.2 Il Consiglio Regionale
Il Consiglio regionale è composto, oltre che dal Coordinatore regionale, da un numero di Consiglieri compreso tra un minimo di quattro ed un massimo di nove.
Il numero dei Consiglieri regionali è deliberato in occasione della prima Assemblea regionale celebrata nell’annualità precedente la scadenza del mandato conferito al Consiglio in carica; il numero dei Consiglieri è proposto dal Coordinatore regionale in carica, tenuto conto del numero complessivo degli iscritti residenti nella Regione.
Ogni Socio, iscritto da almeno tre anni consecutivi, che desideri proporre la propria candidatura a Consigliere regionale dovrà far pervenire la propria richiesta al Coordinatore regionale almeno tre giorni prima dalla data dell’Assemblea.
I Consiglieri verranno eletti dall’Assemblea dei Soci con voto segreto e con votazione separata rispetto a quella relativa all’elezione del Coordinatore regionale, ancorché le due votazioni avverranno contestualmente. Risulteranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di preferenze, partendo dal primo ed in ordine decrescente, sino alla concorrenza del numero dei posti in Consiglio Regionale deliberati dall’Assemblea. Qualora gli ultimi due candidati ottengano lo stesso numero di voti, saranno comunque ammessi ambedue a comporre in Consiglio regionale.
Il mandato conferito al Consiglio regionale cesserà contestualmente alla scadenza del mandato conferito al Consiglio Direttivo nazionale ed al Presidente della SICP, indipendentemente dalla data della sua nomina. Fino alla data di nomina del nuovo Consiglio regionale i precedenti Consiglieri resteranno in carica per la gestione dell’ordinaria operatività.
Il Consiglio regionale si riunirà almeno con cadenza quadrimestrale. Si riunirà altresì tutte le volte che il Coordinatore regionale lo riterrà necessario ed opportuno, e comunque quando gli verrà fatta specifica e motivata richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri regionali.
I Consiglieri del Direttivo nazionale potranno partecipare al Consiglio regionale della regione in cui risiedono, senza diritto di voto ed a loro dovrà quindi obbligatoriamente essere inviata la convocazione secondo le modalità di seguito indicate. La convocazione del Consiglio, contenente la data, l’ora ed il luogo ove il Consiglio si riunirà, dovrà necessariamente indicare l’ordine del giorno deciso dal Coordinatore regionale. Essa dovrà essere inviata, per posta, telefax o per posta elettronica, almeno quindici giorni prima della data fissata.
Il Consiglio regionale sarà validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, non rientrando nel computo i Consiglieri nazionali residenti nella regione.
Le decisioni saranno prese a maggioranza assoluta dei membri presenti aventi diritto di voto. In caso di parità, prevarrà il voto del Coordinatore regionale.
Il Consiglio regionale nominerà al suo interno il Segretario.
Il Segretario redigerà il verbale delle riunioni del Consiglio regionale, ne riporterà copia su apposito libro delle adunanze del Consiglio regionale e ne invierà copia, controfirmata dal Coordinatore regionale, al Consiglio Direttivo nazionale entro dieci giorni dalla data della riunione.
In caso di assenza non giustificata di un Consigliere regionale a due sedute consecutive del Consiglio regionale, il Coordinatore regionale, previo richiamo scritto ed in mancanza di soddisfacente risposta, lo dichiarerà decaduto e ne darà comunicazione al Consiglio Direttivo Nazionale.
I Consiglieri regionali decaduti o dimissionari verranno sostituiti seguendo l'ordine dei non eletti, esaurito il quale si procederà a cooptazione su proposta del Coordinatore regionale.
I Consiglieri regionali potranno essere eletti per più mandati consecutivi.
3.3 Il Coordinatore della Sede regionale
La gestione operativa della Sede regionale sarà affidata ad un Coordinatore regionale.
Il Coordinatore regionale sarà eletto dall’Assemblea regionale, con specifica votazione contestuale a quella del Consiglio Direttivo regionale, mediante voto segreto espresso su apposita scheda. Risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti risulterà eletto il candidato con la maggiore anzianità di iscrizione continuativa alla Società.
La candidatura alla carica di Coordinatore regionale non sarà incompatibile con la candidatura alla carica di Consigliere regionale, ma sarà incompatibile con quella di Consigliere nazionale della SICP.
Costituiranno requisiti essenziali per poter proporre la propria candidatura alla carica di Coordinatore Regionale, il possesso di un curriculum formativo - professionale in cure palliative e l’iscrizione alla SICP da almeno tre annualità consecutive, compresa quella nella quale la propria candidatura viene proposta. Il curriculum dovrà essere inviato da ciascun candidato al Presidente della SICP almeno trenta giorni prima della data fissata per l’Assemblea regionale.
Il Presidente, acquisito il parere positivo della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo nazionale, ammetterà i candidati alle procedure elettorali, dandone comunicazione al Coordinatore regionale uscente ed agli interessati.
Il Consiglio Direttivo Nazionale, a mezzo del suo Presidente, in caso di non accettazione della candidatura ne darà comunicazione all’interessato.
Il Coordinatore regionale rappresenterà la SICP presso le Istituzioni Regionali e sarà tenuto quindi a rispettare le linee guida e gli indirizzi programmatici deliberati dal Consiglio Direttivo nazionale.
Il mandato conferito al Coordinatore regionale cesserà contestualmente alla scadenza del mandato conferito al Consiglio Direttivo nazionale ed al Presidente della SICP, indipendentemente dalla data di nomina del Coordinatore regionale.
Il Coordinatore non sarà rieleggibile per più di due interi mandati consecutivi.
Il Coordinatore regionale dovrà procedere alla convocazione dell’Assemblea dei Soci entro sei mesi dalla nomina del nuovo Consiglio Direttivo nazionale per le elezioni dei nuovi organi regionali.
La convocazione dell’Assemblea dovrà essere comunicata ai Soci almeno quaranta giorni prima della data della sua effettuazione. Durante questo periodo il Coordinatore regionale, unitamente al Consiglio regionale in carica, procederà al compimento degli atti di ordinaria gestione della Sede regionale.
Il Coordinatore presiederà la gestione della Sede regionale e ne sarà il responsabile nei confronti del Consiglio Direttivo Nazionale.
Egli dovrà riferire con cadenza semestrale al Presidente della SICP sull’andamento della Sede regionale, mediante apposita relazione scritta da trasmettersi entro il 31/1 ed il 31 /7 di ogni anno.
Egli dovrà altresì trasmettere, entro i dieci giorni successivi alla sua approvazione, copia del rendiconto economico, corredata da copia dei documenti contabili a supporto. Dovrà altresì esporre una propria valutazione delle attività svolte nell’anno precedente e produrre un budget economico/finanziario preventivo oltre che il programma di cui al successivo art. 5, riferiti all’annualità in corso.
In caso di cessazione dalla carica di Coordinatore regionale prima dello scadenza del proprio mandato, il Segretario della Sede regionale assumerà provvisoriamente i poteri di rappresentanza del Consiglio regionale e convocherà l’Assemblea regionale per l’elezione del nuovo Coordinatore regionale entro i tre mesi successivi decorrenti dalla data di cessazione.
Qualora tale procedura per ogni e qualsiasi motivo non verrà e/o non sarà espletata e/o espletabile, il Presidente della SICP nominerà un Coordinatore regionale pro tempore, il quale resterà in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo Regionale.
ART. 4 PROCEDURE ELETTORALI
In occasione dell’Assemblea convocata per le elezioni degli Organi statutari regionali (Consiglio regionale e Coordinatore regionale), il Coordinatore regionale in carica provvederà alla nomina di due scrutatori scelti tra i Soci con diritto di voto.
Dovranno essere predisposte due schede e due urne elettorali, una per l’elezione del Coordinatore e l’altra per l’elezione del Consiglio. Le schede dovranno essere predisposte su carta intestata della Sede regionale e controfirmate dal Coordinatore regionale. Le schede verranno consegnate a ciascun votante previa presentazione da parte sua della tessera attestante la sua iscrizione alla SICP ed alla verifica da parte degli scrutatori del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione al voto di cui al precedente art. 3.1. Farà fede l’originale dell’elenco degli aventi diritto al voto inviato al Coordinatore regionale dalla Segreteria nazionale della SICP.
Non saranno ammessi voti espressi per delega o a mezzo posta.
Sarà cura degli scrutatori rilevare per iscritto sull’elenco degli aventi diritto al voto fornito dalla Segreteria nazionale l’avvenuta votazione da parte di ciascun Socio avente diritto.
A spoglio avvenuto, l’esito della votazione verrà comunicato all’Assemblea dei Soci all’uopo convocata.
Entro sette giorni dall’avvenuta elezione il Coordinatore regionale provvederà a restituire alla Segreteria nazionale, previa sottoscrizione da parte sua, l’originale dell’elenco degli aventi diritto al voto precedentemente inviatogli, evidenziante l’avvenuta rilevazione dei Soci che hanno votato. Il Coordinatore conserverà presso la Sede regionale fotocopia delle sopra citato elenco, unitamente agli originali delle schede sino, alla scadenza del mandato.
Eventuali contestazioni relative al possesso dei requisiti degli aventi diritto al voto saranno valutate congiuntamente dal Coordinatore regionale e dai due scrutatori, i quali decideranno a maggioranza, annotando le loro decisioni sull’originale dell’elenco degli aventi diritto al voto trasmesso dalle Segreteria nazionale.
Qualora l’esito delle votazioni venisse contestato, mediante comunicazione scritta da indirizzarsi al Coordinatore locale ed al Presidente della SICP, sottoscritta da almeno il 40% dei votanti, potranno essere indette nuove elezioni a cura del Presidente, sentito il parere del Consiglio direttivo e del Coordinatore locale.
Il Coordinatore regionale ed il Segretario regionale hanno l’obbligo di presenziare allo spoglio elettorale.
Le votazioni dovranno svolgersi nella stessa giornata nella quale verrà celebrata l’Assemblea convocata per la nomina degli organi regionali. Sarà cura del Consiglio regionale stabilire l’orario di apertura e chiusura del seggio elettorale, dandone comunicazione scritta ai Soci a mezzo del Coordinatore, contestualmente alla convocazione dell’Assemblea. In ogni caso il seggio elettorale dovrà restare aperto per almeno sei ore.
L’esito delle votazioni andrà riportato nel verbale assembleare.
ART. 5 INIZIATIVE DELLE SEDI REGIONALI
Tutte le iniziative promosse dalle singole Sedi regionali, in particolare quelle in campo editoriale, telematico, formativo e congressuale, dovranno ottenere la preventiva autorizzazione da parte del Consiglio Direttivo Nazionale, che avrà facoltà di nominare un proprio Consigliere nell’organismo organizzatore dell'iniziativa. A tal fine dovrà essere inviato da parte del Coordinatore regionale almeno tre mesi prima della data dell’evento, dettagliata relazione nella quale dovranno essere sviluppati i seguenti punti:
- titolo dell’iniziativa;
- contenuti dell’iniziativa;
- soggetti coinvolti nell’iniziativa e relativi ruoli;
- budget di previsione evidenziante il fabbisogno finanziario, la relativa modalità di copertura ed i soggetti finanziatori;
- eventuali contratti e/o accordi da sottoscrivere da parte della SICP;
- tempistiche.
In ogni caso è fatta salva la facoltà della Società Italiana di Cure Palliative di indicare alla Sede regionale la società organizzatrice delle iniziative. In tale ipotesi è fatto obbligo alla Sede regionale di avvalersi della società indicata. Tutte le iniziative formative organizzate dalle Sedi regionali che prevedano l’accreditamento ECM devono obbligatoriamente indicare quale provider la SICP. Ogni e qualsiasi atto compiuto dalle sedi regionali dal quale discendano obbligazioni di qualsivoglia natura a carico di SICP e/o delle Sedi regionali dovrà essere preventivamente autorizzata dal Consiglio Direttivo nazionale.
Nel caso in cui non venga concessa l’autorizzazione richiesta, l’iniziativa non potrà essere organizzata a nome della Società Italiana di Cure Palliative.
E’ fatto espresso divieto alle Sedi regionali di patrocinare qualsivoglia iniziativa non organizzata direttamente dalla Sede regionale stessa. L’unico logo che potrà apparire su ogni e qualsiasi documento predisposto dalla Sede regionale dovrà obbligatoriamente essere quello ufficiale della Società Nazionale, la quale provvederà a trasmetterlo alla Sede regionale entro i 10 giorni successivi alla sua costituzione e, per le sedi già operanti al momento dell’approvazione del presente regolamento, entro i successivi 20 giorni.
Sarà cura delle Sedi regionali riportare sulla carta intestata i nominativi dei componenti il Consiglio regionale, del Coordinatore regionale e del Segretario.
ART. 6 GESTIONE ECONOMICA
Le Sedi regionali non godono di autonomia economica.
Per far fronte alle esigenze organizzative e gestionali relative al funzionamento ordinario della Sede ed alle iniziative di cui al precedente art. 5, le Sedi regionali potranno richiedere alla Segreteria nazionale che venga retrocessa loro una quota massima annua pari al 50% delle quote associative versate dai Soci residenti nella Regione nell’anno precedente.
Ad ogni Sede regionale verrà assegnata una carta prepagata ricaricabile, con relativo codice PIN e PUK. La carta verrà consegnata al Coordinatore regionale che ne diventerà il responsabile. Egli potrà accedere ai movimenti bancari effettuati a mezzo della propria carta on line utilizzando una password assegnata dalla SICP.
Verrà automaticamente accreditato all’atto della attivazione della carta un importo pari a Euro 200 a disposizione di ciascuna Sede Regionale. Ogni mese il Coordinatore provvederà ad inviare alla Segreteria Nazionale un modulo riassuntivo delle spese sostenute e pagate tramite la carta e dei prelievi a fondo cassa effettuati nel mese (Modulo 1). Allegato al modulo il Coordinatore provvederà a inviare altresì la documentazione giustificativa (ricevute, scontrini fiscali etc.) in originale, conservandone fotocopia, ai fini di consentire la corretta tenuta della contabilità della SICP.
Entro la prima settimana del mese successivo, la Segreteria Nazionale, su indicazione del Presidente, provvederà a reintegrare la dotazione della carta ricaricabile sino ai 200 Euro iniziali, per un importo massimo pari al 50% delle quote associative versate nell’anno precedente dai soci residenti nella regione.
Nel caso il Coordinatore prevedesse esborsi superiori ai 200 Euro nel mese successivo, dovrà richiedere alla Segreteria Nazionale con apposito modulo (Modulo 2), la ricarica della carta ricaricabile sino al massimo del 50% delle quote associative versate l’anno precedente e comunque non oltre i 5.000 Euro.
In caso di smarrimento o furto della carta, il Coordinatore si impegna a darne comunicazione immediata alla Segreteria Nazionale ed alla Banca di riferimento, se in orario d’ufficio; altrimenti si impegna a bloccarla chiamando il numero verde che verrà fornito dalla banca stessa alla consegna della carta.
Eventuali avanzi di gestione delle Sedi regionali emergenti dal rendiconto annuale di cui al precedente art. 3.1 dovranno essere accreditati a favore della SICP entro 10 giorni dalla data di approvazione del rendiconto stesso da parte dell’Assemblea regionale. Il 75% dell’avanzo stesso verrà accantonato dalla SICP in apposito fondo finalizzato a finanziare eventuali ulteriori iniziative di cui al precedente art. 5 promosse dalla stessa Sede regionale, le quali dovranno essere proposte alla SICP per le necessarie autorizzazioni entro e non oltre il termine del secondo esercizio successivo a quello in cui il predetto avanzo si è generato.
Trascorso tale termine senza che siano state avanzate richieste in tal senso dalla Sede regionale, l’importo verrà acquisito a titolo definitivo dalla SICP.
Eventuali disavanzi di gestione delle Sedi regionali emergenti dal rendiconto annuale di cui al precedente art. 3.1 verranno ripianati dalla SICP solo se conseguenti ad iniziative di cui al precedente art. 5 preventivamente autorizzate dal Consiglio Nazionale. In caso contrario, gli eventuali disavanzi gestionali, generati da iniziative non autorizzate, dovranno essere ripianati, solidalmente tra loro, dai componenti il Consiglio regionale e dal Coordinatore regionale.
Le Sedi regionali non potranno ricevere donazioni e/o elargizioni a qualsiasi titolo e da chiunque effettuate. Qualora peraltro dovessero essere effettuate alla SICP donazioni e/o elargizioni espressamente destinate alla Sede regionale, potrà essere retrocessa alla stessa Sede una percentuale pari al 90%. Tale percentuale verrà accantonata dalla SICP in apposito fondo finalizzato a finanziare eventuali ulteriori iniziative di cui al precedente art. 5 promosse dalla stessa Sede regionale, le quali dovranno essere proposte alla SICP per le necessarie autorizzazioni entro e non oltre il termine del secondo esercizio successivo a quello in cui il predetto avanzo si è generato. Trascorso tale termine senza che siano state avanzate richieste in tal senso dalla Sede regionale, l’importo verrà acquisito a titolo definitivo dalla SICP
Sarà cura del Segretario regionale trasmettere alla Segreteria Nazionale per gli adempimenti contabili e fiscali di legge, entro il 15 Aprile, il 15 Luglio, il 15 Ottobre ed il 15 Gennaio di ogni anno tutta la documentazione contabile afferente le entrate e le uscite del trimestre precedente (rappresentate da scontrini fiscali, ricevute fiscali o fatture).
La documentazione fiscale dovrà obbligatoriamente essere intestata alla Società Italiana Cure Palliative. Sarà altresì compito del Segretario Regionale trasmettere, unitamente alla documentazione di cui sopra e negli stessi termini, apposito prospetto di riconciliazione indicante le entrate e le uscite e la loro corrispondenza alla documentazione contabile trasmessa.
ART. 7 SCIOGLIMENTO E COMMISSARIAMENTO DELLE SEDI REGIONALI
Le Sedi regionali potranno sciogliersi per espressa deliberazione assembleare, a maggioranza qualificata, assunta con le modalità di cui al precedente art. 3.1. In caso di acclarate e ripetute irregolarità ed inadempienze di qualsivoglia natura, sarà facoltà del Consiglio Nazionale, acquisito il parere obbligatorio e vincolante dei Probiviri, procedere al commissariamento della Sede regionale ed alla conseguente nomina di un Commissario, il quale assumerà tutti i poteri di ordinaria gestione della Sede regionale, rispondendo direttamente al Consiglio Direttivo nazionale. Egli dovrà inoltre indire le elezioni secondo le direttive impartitegli dallo stesso Consiglio Direttivo nazionale.
ART. 8 DISCIPLINA TRANSITORIA E DISPOSIZIONI FINALI
Le disposizioni del presente regolamento entreranno in vigore successivamente alla sua approvazione da parte del Consiglio Direttivo nazionale, senza che esse abbiano efficacia retroattiva. Tuttavia sarà riservata al Consiglio Direttivo nazionale la facoltà di richiedere alle Sedi regionali l’adeguamento a quelle particolari disposizioni che, ove non rispettate da tutte le Sedi regionali, potrebbero arrecare nocumento all’immagine ed all’organizzazione unitaria della SICP. Il presente regolamento verrà sottoposto ai Consiglieri ed ai Coordinatori di ogni Sede regionale che lo sottoscriveranno presa visione ed accettazione all’atto della loro nomina. Per gli organi delle Sedi regionali già in carica al momento dell’approvazione del presente regolamento viene previsto un termine di tre mesi per procedere agli adempimenti di cui al precedente comma. I soggetti che non adempiranno nel termine sopra indicato decadranno dalle cariche ricoperte. |
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