TORNA ALLA HOME SICP - SocietàItaliana di Cure Palliative
SICP - Società Italiana Cura Palliative
Formazione
Hospice
Documenti
Linee Guida
Pubblicazioni
Normative
Progetti
Dai media
Links
Richiesta Patrocinio
Offerte lavorative
Newsletter
facebook
SICP - STATUTO Scarica lo statuto in formato PDF

Art. 9 - Consiglio Direttivo
L’amministrazione dell'associazione, con tutti gli atti ordinari e straordinari necessari a conseguire gli scopi istituzionali di cui all’art. 2, è affidata al Consiglio Direttivo, che dura in carica tre anni ed è costituito dal Presidente, da nove Consiglieri e dal Past President.
Al Consiglio Direttivo spetta anche, nei limiti di Legge, la definizione di contratti di lavoro con dipendenti o collaboratori.
Il Consiglio Direttivo delibera la misura del contributo associativo annuale per i Soci dell'associazione.
La nomina del Consiglio Direttivo avviene attraverso le seguenti modalità:
Il Presidente viene eletto dall’Assemblea dei Soci, con le modalità di votazione descritte all’art. 8.
Requisiti essenziali per accedere alla carica di Presidente sono: la qualifica di Socio con diritto di voto, l’appartenenza continuativa all'associazione da almeno 5 anni.
La candidatura a Presidente deve essere presentata al Consiglio Direttivo con comunicazione scritta inviata almeno tre mesi prima della data fissata per l’elezione. Nella stessa comunicazione devono  essere contenuti  i nominativi di quattro Consiglieri che il  Presidente intende presentare come candidati nella propria lista elettorale. Ciascuna lista elettorale, pena inammissibilità della stessa, deve essere presentata unitamente alla sottoscrizione di 50 soci ordinari che la supportino. Il Presidente non può essere eletto per due mandati consecutivi.
I candidati alla presidenza e al consiglio direttivo alla presentazione della candidatura devono dichiarare, in sede di candidatura, eventuali conflitti di interesse professionali e/o commerciali secondo le modalità previste da apposito regolamento che verrà redatto dal Consiglio Direttivo.
Quattro Consiglieri sono eletti dall’Assemblea ed inseriti nella lista elettorale di ogni candidato Presidente. Ciascun Consigliere deve presentare comunicazione scritta, con la propria candidatura, al Consiglio Direttivo contestualmente all’indicazione del Presidente con cui intende concorrere. Requisiti per essere eletto Consigliere sono: la qualifica di Socio con diritto di voto, l’appartenenza in modo continuativo all’Associazione da almeno tre anni.
Nessun candidato Consigliere può figurare in più di una lista elettorale.
Ogni Socio esprime una preferenza unica per la lista del Presidente e dei quattro Consiglieri.
Quattro Consiglieri sono eletti dall’Assemblea tra i candidati proposti dalle Sedi Regionali. Ogni Sede può esprimere un singolo candidato, in base all’indicazione fornita dal Consiglio Regionale. La designazione verrà effettuata dal Consiglio Regionale che dovrà provvedere a trasmetterla entro 60 (sessanta) giorni dalla data delle elezioni al Consiglio Direttivo. I consiglieri espressione delle macroaree mantengono un ruolo di collegamento tra le macroaree di riferimento ed il consiglio direttivo, anche attraverso incontri periodici con i coordinatori regionali.
Le Regioni ove non esiste una Sede operativa non potranno esprimere  candidature.
In base a tali indicazioni verranno quindi eletti quattro Consiglieri scelti tra le seguenti aree geografiche:

  • un consigliere tra i candidati proposti dalla Val d’Aosta, Piemonte, Liguria e Lombardia
  • un consigliere tra i candidati proposti dal Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto-Adige ed Emilia Romagna
  • un consigliere tra i candidati proposti dalla Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise
  • un consigliere tra i candidati proposti dalla Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia.

Ogni Socio avente diritto di voto riceverà un’apposita scheda corrispondente all’area geografica di appartenenza, mediante la quale esprimerà la propria singola preferenza tra i candidati regionali appartenenti alla medesima area.
Per ognuna delle quattro aree verrà eletto Consigliere il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità viene eletto Consigliere chi è iscritto all'associazione da più tempo.
Un Consigliere fa parte di diritto del Consiglio Direttivo in base ad accordi di vicendevole riconoscimento e reciprocità con la federazione di cure palliative ONLUS, ed è da essa designato e comunicato direttamente al Consiglio Direttivo della SICP.
Il consigliere di diritto viene insediato durante la prima seduta del Consiglio Direttivo. I Requisiti per essere Consigliere di diritto sono: l’essere componente del Consiglio Direttivo della Federazione di Cure Palliative ONLUS e l’essere iscritto alla Società Italiana di Cure Palliative da almeno tre anni.
Il Past President
La carica di Past President spetta di diritto al Presidente uscente dell’Associazione.
I Consiglieri non possono rimanere in carica per più di due mandati consecutivi.
In caso di cessazione dalla carica per qualsivoglia motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio medesimo provvede alla sostituzione per cooptazione. Il Consigliere cooptato dura in carica sino alla successiva elezione e può candidarsi ancora per due mandati successivi.
Il Consiglio Direttivo, validamente costituito come indicato negli art. 8 e 9, si riunisce almeno due volte all’anno, e comunque una volta all’anno per l’elaborazione e l’approvazione dei rendiconti economico-finanziari da sottoporre all’Assemblea.
Le convocazioni del Consiglio Direttivo sono effettuate dal Presidente e vanno spedite ai Membri del Consiglio Direttivo con almeno due settimane di preavviso prima della data fissata della riunione per posta, per fax o posta elettronica o con altro mezzo ritenuto valido.
La riunione del Consiglio Direttivo è valida quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Non sono ammesse deleghe.
Il Consiglio delibera a maggioranza semplice dei voti dei Consiglieri presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
A titolo consultivo possono essere invitati, di volta in volta, alle riunioni del Consiglio uno o più esperti ritenuti in grado di offrire validi contributi per le attività dell'associazione. L’invito di tali esperti verrà effettuato direttamente dal Presidente o su richiesta motivata di uno o più Consiglieri ed approvata dal Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo è tenuto a registrare su un apposito libro verbale vidimato, tutte le decisioni relative all’ordinaria e straordinaria amministrazione; ogni verbale deve essere sottoscritto dal Presidente o dal  Vice-Presidente in caso di assenza del Presidente e dal Segretario.
In caso di assenza del Segretario, le sue funzioni sono affidate dal Presidente ad altro Consigliere presente.

Art. 10 - Qualifiche nell’ambito del Consiglio Direttivo
All’atto della prima riunione, il nuovo Consiglio Direttivo attribuisce le cariche di Vice-Presidente, Segretario e Tesoriere, da assegnare ai Consiglieri in carica. Il Past President non può ricoprire altra carica.
Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni volta che questi sia  impossibilitato all’esercizio delle sue funzioni. Il Segretario è responsabile dell’ufficio di segreteria, che risiede presso la sede della Società. Compito del Segretario è  la redazione e la cura dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.
Il Tesoriere provvede agli adempimenti occorrenti per la gestione del patrimonio sociale e della contabilità della Società e provvede annualmente a presentare al Consiglio il bilancio d’esercizio, per le opportune valutazioni ed approvazione, prima di sottoporlo all’Assemblea dei Soci per l’approvazione definitiva.

Art. 11 - Il Presidente
Al Presidente spetta la rappresentanza legale della Società, di fronte a terzi ed in eventuale giudizio. La rappresentanza della Società potrà essere conferita per singoli atti ad altro Membro del Consiglio Direttivo, al quale il Consiglio Direttivo stesso abbia delegato tale potere.
Il Presidente cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo avendo facoltà, se lo ritiene, di farsi coadiuvare da altri Membri del Consiglio o anche da esperti esterni.
Il Presidente  sorveglia l’andamento amministrativo della Società e  verifica l’osservanza dello Statuto e dei Regolamenti.
Al Presidente spetta la convocazione e la formulazione dell’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci.
Il Presidente firma i verbali delle riunioni del Consiglio e delle Assemblee, dando valore legale ed esecutivo alle delibere ivi contenute.
In caso di necessità decisionali urgenti e non dilazionabili, o per l’adempimento di atti di straordinaria amministrazione, al Presidente compete autonomia decisionale, in coerenza  con le direttive assembleari o consiliari. Le decisioni adottate dovranno successivamente essere sottoposte all’approvazione del Consiglio Direttivo.

Art.12 - Il Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori è composto da due membri, anche non Soci, eletti dall’Assemblea al di fuori del Consiglio Direttivo.
Controlla la gestione economico finanziaria dell’Associazione. Accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, redige una relazione sul bilancio annuale, accerta la consistenza del fondo sociale e di cassa.
Gli eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Presidente del Collegio è eletto dall’Assemblea Ordinaria fra i componenti del medesimo Collegio e dura in carica tre anni.

Art. 13 - Il Collegio dei Probiviri
L’Assemblea elegge un Collegio dei Probiviri in numero massimo di tre componenti, non Soci, cui demandare secondo modalità da stabilirsi con apposito regolamento, la vigilanza sulle attività della Società e la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra i Soci. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.

Art.14 - Le Sedi Regionali
Sono istituite Sedi regionali con autonomia organizzativa e gestionale. I Soci di ogni Regione eleggono il Consiglio Regionale che dura in carica tre anni ed è composto da un Coordinatore e da un numero di Consiglieri stabilito in rapporto al numero complessivo degli iscritti residenti nella Regione. In ogni caso i Consiglieri Regionali in ciascuna Sede non possono essere più di dieci.
I requisiti per essere eletti nel Consiglio Regionale sono gli stessi di quelli indicati per la carica di Consigliere Nazionale.
Il Coordinatore viene eletto dall’Assemblea dei Soci della Regione con voto segreto su scheda e risulta eletto il candidato con il maggior numero di preferenze. I Consiglieri sono eletti dall’Assemblea dei Soci della Regione con voto segreto su scheda; risultano eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero di preferenze, fino alla concorrenza del numero di posti in Consiglio Regionale. Ogni Consiglio Regionale nomina tra i Consiglieri, il Segretario Regionale che è responsabile dell’ufficio di segreteria e degli adempimenti economici della Sede.
I Consigli Regionali vengono rinnovati entro sei mesi dall’elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo Nazionale e la loro durata coincide con quella degli organi nazionali.
L’Assemblea dei Soci di ogni Regione si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio regionale e per la programmazione delle attività della Sede, su convocazione del Coordinatore e con le stesse modalità previste per l’Assemblea della Società.
Ogni Consiglio Regionale elabora un rendiconto economico e consuntivo delle attività svolte e lo trasmette annualmente al Consiglio Direttivo della Società.
Per quanto attiene alle modalità di funzionamento ed ai vincoli economici delle Sedi Regionali con la Sede Nazionale, si fa riferimento all’apposito regolamento interno che viene formulato dal Consiglio Direttivo. La carica di Coordinatore e di Consigliere Regionale è incompatibile con la carica di Presidente della Società e di Consigliere Nazionale.

Art.15 - Le Commissioni
Per  il raggiungimento degli scopi istituzionali dell'associazione, ed in particolare quelli indicati ai punti 1 e 2 dell'art. 2 del presente statuto, il Consiglio Direttivo può costituire Commissioni finalizzate all’approfondimento di particolari temi.
I componenti di tali Commissioni possono essere individuati anche tra soggetti non appartenenti all'associazione. Ogni Commissione è coordinata da un Responsabile che viene nominato dal Consiglio Direttivo.
Le Commissioni sono organismi propositivi tecnico-scientifici e consultivi dell'associazione ed il Consiglio Direttivo  ne stabilisce la durata che non può comunque essere superiore a quella del Consiglio Direttivo.

Art.16 - Presidente Onorario
L’Assemblea può nominare, tra le personalità che più si sono distinte nel campo delle Cure Palliative e che comunque abbiano un particolare rilievo nel campo sociale o sanitario, il Presidente Onorario.
Il Presidente Onorario può essere individuato anche tra soggetti non appartenenti alla Società.

Torna su articoli:  da 1 a 8 da 9 a 16 da 17 a 23
Ultimo aggiornamento: 07/02/2012 Home - Disclaimer - Contatti - Site map powered by DOT Group
Noi aderiamo ai principi HONcode.
Verifica qui.
© Copyright All rights reserved
Tutti i contenuti di questo sito sono stati rivisti
dai membri della Società Italiana di Cure Palliative