CODICE ETICO DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI CURE PALLIATIVE – SICP
(Approvato dal CD in data 12/07/2019)
I – INTRODUZIONE
Art. 1 – Finalità
- SICP, Società Italiana di Cure Palliative (di seguito SICP) adotta il presente Codice Etico al fine di indicare e precisare sia i valori e principi su cui si basa la Società Scientifica per il conseguimento dei propri obiettivi, scopi, finalità come individuato nello Statuto, sia i modelli e le procedure comportamentali di riferimento per la vita associativa.
- I comportamenti di tutti i destinatari del presente Codice Etico devono essere ispirati da principi di legalità, onestà, imparzialità, rispetto e tutela della persona, tutela della privacy.
- La violazione dei principi e valori nonché dei modelli e procedure non è tollerabile ed è sempre contro la volontà della SICP, anche quando si presuma di agire nell’interesse o a vantaggio della Società stessa.
Art. 2 – Destinatari
- Il presente Codice Etico è vincolante senza eccezione alcuna per tutti gli Associati e Amministratori, dipendenti o collaboratori della SICP, nonché per tutti coloro che operano direttamente o indirettamente con SICP o per essa.
- Sarà cura degli organi e soggetti della SICP preposti comunicare il presente Codice Etico a soggetti esterni alla Società che operano direttamente o indirettamente con essa o per essa affinché venga dagli stessi conosciuto e rispettato. Per tale motivo il Codice Etico è pubblicato nel sito web associativo.
Il presente Codice è adottato con delibera del Consiglio Direttivo della SICP.
II – PRINCIPI GENERALI / VALORI
Art. 3 – Rispetto e tutela del paziente
- Fulcro di tutte le attività di SICP e dei suoi Associati è la tutela della dignità della persona senza discriminazione alcuna in tutti i suoi momenti ed aspetti anche nell’ultimo tratto di vita, nella libertà di autodeterminazione nelle scelte personali relativi ai bisogni fisici, psicologici, sociali e spirituali, e morali.
- Pertanto, ogni Associato nello svolgimento delle attività per SICP avrà presente che è doveroso:
a) osservare il rispetto per la dignità e qualità della vita di ogni malato, con un’assistenza competente e rispettosa delle peculiari necessità cliniche ed esistenziali dell’individuo;
b) rispettare la volontà e bisogni propri della persona malata nella definizione della strategia terapeutico – assistenziale, favorendo la determinazione di sé in maniera dignitosa con il supporto del team di cura;
c) prendersi cura dei familiari e della rete di prossimità delle persone malate, supportandoli nei percorsi clinico – assistenziali e nell’elaborazione del lutto.
d) praticare la propria attività professionale nel rispetto del presente Codice Etico e della deontologia professionale;
e) favorire l’instaurazione di un proficuo rapporto di collaborazione col Sistema Sanitario Nazionale e Regionale al fine di sviluppare un’efficiente rete di strutture per le cure palliative;
f) rispettare, nel proprio lavoro, le opinioni e le competenze di tutti gli Associati e degli operatori del settore esterni alla SICP, per istituire un dialogo efficace al fine di promuovere lo sviluppo della ricerca scientifica nel campo delle cure palliative.
Art. 4 – Solidarietà
- La SICP, anche nelle proprie attività scientifiche, opera con partecipazione e accoglienza umana e morale per i pazienti in situazione di sofferenza per fase avanzata o terminale di malattia, cercando soluzioni cliniche, psicologiche, sociali, spirituali ed etiche per aiutare l’individuo a sopportare e superare, se possibile, la condizione di difficoltà in cui si trova.
- A tal fine SICP condivide anche intenti, finalità e iniziative di altre associazioni, società scientifiche, fondazioni o istituzioni che seguano e rispettino gli stessi ideali, principi e valori.
- È interesse della SICP stabilire relazioni di reciproco scambio e accrescimento culturale e morale con tali Enti, con l’obiettivo di diffondere al pubblico lo stato di sofferenza vissuto da questi pazienti e dai loro familiari e le soluzioni di cura e supporto praticabili.
- La SICP e i destinatari del presente Codice operano con spirito collaborativo nelle attività afferenti l’Associazione.
Art. 5 – Responsabilità
- Il rispetto del valore della responsabilità comporta che le attività della SICP siano svolte:
a) ispirandosi ai principi di sana e prudente gestione, allo scopo di essere una Società solida, affidabile, trasparente, aperta alle innovazioni, interprete dei bisogni sempre nuovi degli Associati, interessata al migliore sviluppo ed utilizzo delle risorse umane ed alla più efficiente organizzazione associativa;
b) perseguendo gli interessi associativi nel rispetto di leggi e regolamenti, e con comportamenti corretti e leali, riconoscendo alla cooperazione uno stimolo positivo al costante miglioramento della qualità dei servizi offerti agli Associati, improntando i propri comportamenti ai principi di lealtà e correttezza. - In nessun caso la convinzione di perseguire un interesse a vantaggio della SICP costituisce un’esimente per comportamenti posti in essere in violazione delle leggi, regolamenti, dei principi deontologici o dei i principi e valori del presente Codice Etico, ai quali deve riconoscersi valore primario.
- È dovere di ogni Associato evitare che, nello svolgimento dei propri incarichi per SICP, possano sorgere conflitti di qualunque natura tra gli interessi personali e gli interessi della Società.
- SICP e i suoi Associati sono particolarmente attenti e ripudiano ogni discriminazione, anche quelle basate su condizioni economiche o sociali.
Art 6. – Trasparenza e riservatezza
- Il rispetto del principio di trasparenza e riservatezza comporta che la SICP sia impegnata:
a) a diffondere informazioni veritiere, complete, trasparenti e comprensibili, in modo da permettere ai destinatari di assumere decisioni consapevoli, in merito alle relazioni da intrattenere con la SICP stessa;
b) ad aggiornare, divulgare e far rispettare la politica della SICP in merito alla gestione, il trattamento e la comunicazione al pubblico delle informazioni riservate e di quelle privilegiate, alla cui osservanza richiama i destinatari;
c) a considerare la riservatezza quale cardine dell’esercizio dell’attività associativa. - A tale principio i dipendenti e/o collaboratori della SICP sono tenuti ad attenersi rigorosamente, anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro o di collaborazione, comunque intervenuto.
- È pertanto espressamente vietato comunicare, diffondere o fare uso improprio di dati, informazioni o notizie riservate riguardanti i soggetti terzi coi quali la SICP intrattiene rapporti.
- I dati personali possono essere resi noti solo nei riguardi di coloro i quali abbiano l’effettiva necessità di conoscerli per l’esercizio delle loro specifiche funzioni.
- I bilanci della SICP sono consultabili online da tutti gli Associati.
Art. 7 – Professionalità e scientificità
- L’attività di SICP e dei suoi Associati deve essere caratterizzata da elevata professionalità nei rispettivi campi di competenza, assicurando elevati standard di aggiornamento e perfezionamento.
- Le attività di ricerca e diffusione devono essere svolte dagli Associati secondo rigoroso criterio di scientificità, offrendo lavori di ricerca all’avanguardia anche sperimentali della scienza più attuale e secondo i principi delle teorie etiche più autorevoli e favorevoli al rispetto dei bisogni dei malati e della loro rete affettiva.
- La pubblicazione di documenti scientifici societari avviene, su specifica richiesta del CD, previo assenso del Comitato Scientifico anche sul web, con la libera consultazione tramite il sito di SICP, e su riviste di settore.
- La riproduzione di tali documenti e degli articoli della Rivista ufficiale di SICP è comunque sempre soggetta a diritti di copyright.
- Al Comitato Scientifico spetta la valutazione della qualità delle ricerche svolte e delle pubblicazioni che ne derivano.
Art. 8 – Legalità e conflitti d’interesse
- SICP e i suoi Associati operano con criteri di stretta osservanza delle normative internazionali, statuali, regionali sia generali che di settore.
- La normativa ex D. Lgs. 231/01 e seguenti modifiche nonché la sua concreta applicazione è parte dei valori e principi della SICP. Il presente Codice è parte integrante del Modello Organizzativo, Gestione e Controllo.
- Ogni Associato deve rifuggire da qualsiasi situazione di conflitto d’interessi anche potenziale. L’interesse è inteso come non solo economico ma anche quale interesse scientifico, professionale, politico.
- Ogni comportamento sia negoziale che non negoziale deve essere improntato alla massima correttezza, buonafede e trasparenza.
Art. 9 – Tutela dell’ambiente
- In qualsiasi attività svolta, SICP e i suoi Associati devono agire con rispetto e responsabilità ambientale per ridurre al minimo gli impatti sull’ecosistema, consci della sempre maggiore criticità di un cattivo uso di scienza e tecnologia.
III – NORME DI COMPORTAMENTO DELLA SICP E DEI SOCI SICP NEI RAPPORTI ESTERNI
Art. 10 – Destinatari delle cure
- SICP pone al centro delle proprie attività istituzionali la persona e la sua dignità, come all’art. 3 del presente Codice Etico, sotto l’aspetto della tutela della volontà della persona malata e della sua qualità della vita, in relazione sia all’art 32 della Costituzione che alla legge 38 del 2010 e alla legge 219 del 2017.
- In particolare, la persona malata ha il diritto di essere informata sul proprio stato di salute, al fine di consentirle di assumere decisioni consapevoli e autodeterminate riguardo alla diagnosi, la terapia e le cure a cui potrà essere sottoposta oppure, se lo vuole, può indicare il familiare o una persona di sua fiducia quali incaricati a ricevere informazioni e ad esprimere il consenso in sua vece;
- L’Associato SICP si impegna ad assicurare la centralità della persona malata attraverso un’appropriata continuità delle cure improntate alla appropriatezza clinica e alla liceità etica, in particolare rispettando i principi etici di autonomia, beneficialità non maleficialità e di giustizia, oltre che di proporzionalità dei trattamenti.
- L’Associato si impegna anche a partecipare attivamente, nel proprio luogo di lavoro, a tutte quelle attività che assicurino e conducano ad un miglioramento della qualità dell’assistenza alle persone malate, ad ascoltare e comprendere le aspettative ed i bisogni dei medesimi e dei loro familiari avuto riguardo alla loro personale condizione fisica e mentale.
Art. 11 – Enti Preposti Alla Sanità
- I rapporti con gli Enti preposti alla Sanità Pubblica e Privata, anche internazionale, sono improntati ai valori espressi nel presente Codice, anche in relazione agli Enti internazionali che operano nello stesso settore.
- SICP ha quale obiettivo una sempre più stretta collaborazione con questi Enti nell’ottica di favorire il progresso e la diffusione della conoscenza riguardo le cure palliative.
- Ogni relazione stretta con tali Enti dovrà essere priva di fini di lucro e con l’obiettivo esclusivo del progresso scientifico e della diffusione dei valori e principi qui enunciati.
Art. 12 – Enti, istituti pubblici ed altre Associazioni.
- SICP intrattiene rapporti con Enti Istituzionali (quali, ad esempio, Agenzia Nazionale per i Servizi sanitari Regionali – AGENAS; Istituto Superiore di Sanità – IIS; Ministero della Salute; Ministero dell’Università e della Ricerca – MIUR; Ordini professionali) per garantire, con il proprio contributo scientifico, lo sviluppo delle cure palliative in maniera appropriata ed efficace.
- SICP promuove e favorisce il dialogo con le Istituzioni, con la Pubblica Amministrazione, Enti ed altri organismi pubblici e istituzioni di ricerca scientifica, nell’ambito del rispetto dei principi e valori del presente Codice, soprattutto in relazione a quelli degli artt. 8 e 9.
- Tra gli scopi di tale collaborazione rientrano lo sviluppo e l’applicazione di piani di politica sanitaria e progetti di ricerca oltre che la definizione delle necessità formative dei professionisti, sollecitando iniziative normative e organizzative in materia di cure palliative.
- È fatto divieto di effettuare pagamenti non autorizzati dagli organi preposti della SICP a Istituzioni, funzionari o loro familiari e persone loro connesse.
- Qualora la SICP utilizzi consulenti o, comunque, soggetti esterni alla Società Scientifica per essere rappresentata nei rapporti con la Pubblica Amministrazione dovrà essere previsto che i terzi coinvolti accettino per iscritto le regole del Codice Etico.
- La SICP non dovrà farsi rappresentare, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, da terzi, qualora ciò possa creare situazioni di conflitto d’interessi.
- I soggetti terzi che operano per conto della SICP devono astenersi dall’intrattenere rapporti con la P.A. per motivi diversi da quelli per i quali hanno ricevuto il mandato e, comunque, in ogni altro caso in cui sussistano gravi ragioni di convenienza.
- SICP collabora con altre società scientifiche, associazioni, enti e con la Federazione Italiana Cure Palliative (FCP) al fine di divulgare la conoscenza scientifica e culturale; ampliare e migliorare il proprio lavoro tramite il confronto diretto con realtà affini; instaurare rapporti professionali e nuove collaborazioni, sempre nell’ambito del rispetto dei principi e valori qui espressi.
Art. 13 – Rapporti con gli sponsor
- SICP nello svolgimento della propria attività può avvalersi del supporto di Sponsor.
- I rapporti con le aziende sponsor delle attività congressuali, scientifiche e di ricerca e, in generale istituzionali, sono ispirati ai principi di rispetto, correttezza, trasparenza, lealtà e indipendenza.
- È ammessa l’instaurazione di accordi con gli sponsor, anche al fine di ottenere sostegni economici, contributi di beneficenza che garantiscano il progresso dell’attività scientifica, formativa ed educativa di cui SICP è promotore, purché nel pieno rispetto dei principi di trasparenza e indipendenza.
- È richiesto a tal fine di rendere noti agli organi preposti dalla SICP i supporti economici diretti ed indiretti di qualsiasi tipo promessi o ricevuti dalle Aziende.
- I comportamenti e/o le decisioni della SICP non devono essere influenzati dagli interessi delle aziende sponsor. In ogni caso la scelta dello sponsor sarà ispirata ai criteri di eticità e scientificità.
- Gli Associati devono mantenere le attività ed il lavoro scientifico della SICP indipendente da influenze esterne, anche impedendo alle Aziende finanziatrici di accedere o controllare le fasi di elaborazione dei progetti scientifici.
- È fatto divieto a tutti i destinatari del Codice Etico di accettare somme, utilità o regalie di qualunque entità da parte delle aziende in relazione ad attività anche indirette tra SICP e tali industrie o loro soggetti collegati.
- In ogni caso saranno osservati anche i principi degli artt. 8 e 9.
Art. 14 – Mezzi di informazione e il web
- La comunicazione verso l’esterno deve seguire i principi guida della verità, correttezza, trasparenza, prudenza e deve essere volta a favorire la conoscenza dei temi riguardanti le cure palliative.
- I rapporti con i mass media devono essere improntati al rispetto della persona malata, della legge, del Codice Etico, e con l’obiettivo di tutelare l’immagine della SICP.
- I rapporti ufficiali della SICP con gli organi di informazione sono riservati esclusivamente agli organi societari preposti oppure devono essere espressamente autorizzati dal Presidente o dal Consiglio Direttivo.
- Qualora l’Associato intenda accostare la propria figura professionale a SICP anche indipendentemente da utilità economiche, dovrà richiedere preventivamente l’autorizzazione al Presidente o al Consiglio Direttivo che provvederanno per iscritto.
- Il sito Internet della SICP e le conseguenti attività di offerta dei servizi online devono essere gestiti secondo i principi di legalità, correttezza e trasparenza e comunque secondo quanto stabilito nel presente Codice.
- Particolare cura nel rispetto del presente Codice Etico deve essere prestata all’inserzione di eventuali messaggi pubblicitari relativi a prodotti e servizi offerti da soggetti terzi.
Art. 15 – Espletamento dell’attività peritale e di consulenza medico – legale
- Tutti gli Associati, impegnati in attività peritali o di consulenza medico – legale nei confronti della Magistratura o di privati, sia nella valutazione del danno che nei casi di affermazioni negli elaborati ed alla motivazione delle risposte ai quesiti devono rispettare i valori del presente Codice Etico.
- L’uso del nome SICP nell’espletamento di tali attività è in ogni caso subordinato all’autorizzazione da parte del Consiglio Direttivo.
Art. 16 – Fornitori
- SICP, nei rapporti di acquisto e fornitura, deve improntare i rapporti alla massima correttezza e trasparenza oltre che al rispetto delle leggi e dei principi espressi nel presente Codice, pur nella consapevolezza che i processi di acquisto devono essere indirizzati alla ricerca della massima convenienza anche economica, sempre nella tutela dell’immagine della SICP.
- I fornitori dovranno essere messi a conoscenza ed aderire per iscritto al presente Codice Etico pena la invalidità ipso jure dell’accordo negoziale.
Art. 17 – Conferimento incarichi professionali
- Il conferimento degli incarichi deve essere ispirato ai criteri di economicità, professionalità e trasparenza, evitando incompatibilità e/o conflitti d’interesse.
- Gli incarichi dovranno risultare per iscritto e dovrà essere indicato: l’esigenza del conferimento, l’oggetto dell’incarico, l’eventuale compenso, la durata.
- I professionisti incaricati dovranno essere messi a conoscenza ed aderire per iscritto al presente Codice Etico pena la invalidità ipso jure dell’accordo negoziale.
- I compensi e/o le somme corrisposte ai consulenti e/o ai collaboratori esterni devono essere proporzionate all’attività svolta tenuto conto delle condizioni di mercato e della quantità e qualità della prestazione eseguita nell’interesse dell’Associazione.
IV – NORME DI COMPORTAMENTO DELLA SICP E DEI SOCI SICP NEI RAPPORTI INTERNI
Art. 18 – Destinatari
- Le norme del presente Codice Etico si applicano ad: a) Associati e sostenitori della SICP; b) Personale; c) Organi della SICP; d) a tutti coloro che fanno parte della SICP a qualsiasi titolo.
Art. 19 – Associati
- Gli Associati di SICP sono professionisti costituiti da personale medico e di altre professioni sanitarie che esercitano attività prevalentemente in cure palliative.
- Presentando la richiesta di associazione, l’Associato accetta in toto la missione di SICP e i principi ed i valori che la indirizzano nello svolgimento della propria attività di formazione, informazione e progresso scientifico.
Art. 20 – Personale
- Il personale dipendente di SICP è tenuto al rispetto delle norme del presente Codice, oltre che alle norme relative alla contrattazione collettiva nazionale e individuale.
- Il personale è tenuto alla massima riservatezza sui dati acquisiti nelle attività istituzionali.
- È impegno della SICP curare la formazione di tutto il personale dipendente e di favorirne la partecipazione a corsi di aggiornamento e a programmi formativi affinché le capacità e le legittime aspirazioni dei singoli trovino realizzazione in concomitanza con il raggiungimento degli obiettivi della SICP.
Art. 21 – Organi
- Anche gli Organi quali enti collettivi e collegiali di SICP sono tenuti all’osservanza del presente Codice Etico, oltre che alle norme deontologiche.
- Il comportamento di coloro che ricoprono cariche sociali all’interno della SICP deve essere ispirato ad autonomia e indipendenza dalle Istituzioni Pubbliche, dai soggetti privati, dalle associazioni economiche ed imprenditoriali, dalle forze politiche.
- È loro preciso dovere garantire una partecipazione assidua ed informata alle riunioni ed alle attività degli Organi Sociali.
- Nell’esercizio delle loro funzioni istituzionali devono valutare le situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilità di incarichi o posizioni all’esterno ed all’interno della SICP, astenendosi dal compiere atti in situazioni di conflitto di interessi nell’ambito della propria attività.
Art. 22 – Presidente della SICP
- Il Presidente della SICP, cui spetta la rappresentanza legale di SICP, è chiamato al massimo rispetto dei principi e valori espressi nel presente Codice, anche quale modello comportamentale di riferimento, sia nelle sue attività interne sia nella sua attività di rappresentante all’esterno, anche quale modello di riferimento.
Art. 23 – Consiglio Direttivo
- È dovere del Consiglio Direttivo condurre responsabilmente l’attività di ricerca e informazione, promuovendo l’immagine ed il prestigio di SICP.
- Nell’esercizio delle proprie funzioni, sia nei rapporti interni sia nei rapporti esterni alla SICP, i Consiglieri devono ispirarsi a principi di autonomia e indipendenza rifuggendo possibili situazioni di conflitti con l’interesse di SICP.
Art. 24 – Collegio dei Probiviri
- Sulle violazioni del presente Codice Etico provvede il Collegio dei Probiviri come da Statuto e da Regolamento di Procedura.
- Il Collegio vigila sul regolare svolgimento dell’attività della SICP, ed è chiamato alla risoluzione di contrasti e alla commissione di sanzioni per le violazioni del presente Codice Etico.
Art. 25 – Comitato Scientifico
- Compito del Comitato è verificare gli standard qualitativi della produzione scientifica di SICP.
- Nell’esercizio di tale attività, i membri del Comitato devono sempre rispettare i principi del Codice Etico e le indicazioni della Comunità Scientifica Internazionale.
Art. 26 – Comitato Etico
- Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato Etico, eleggerne il Presidente e definire il numero dei membri costituenti il comitato stesso.
- Il Comitato Etico e il Presidente, in qualunque momento vengano eletti, rimangono in carica per la durata del Consiglio Direttivo.
- Al Comitato Etico, eventualmente istituito, saranno attribuiti i seguenti compiti ed il funzionamento sarà normato da un regolamento apposito:
a) fornire pareri vincolanti ai fini della risoluzione dei conflitti circa l’interpretazione del presente Codice Etico, ferma restando la competenza del Collegio dei Probiviri (art. 15 Statuto) in caso di violazione del presente Codice Etico;
b) vigilare sulla corretta applicazione e rispetto del Codice Etico;
c) coordinare l’aggiornamento, la revisione, la modifica e l’integrazione del Codice Etico e delle eventuali procedure attuative;
d) promuovere iniziative atte a diffondere la conoscenza del Codice Etico e dei suoi principi fondamentali;
e) attivare gli organi societari preposti, in conseguenza della violazione del Codice Etico per comportamenti anomali da parte di un socio, mediante segnalazioni e rapporti, affinché vengano assunti i necessari provvedimenti correttivi;
f) raccogliere le segnalazioni pervenute non in forma anonima dei casi di violazione del Codice Etico.
V – ATTUAZIONE E CONTROLLO SUL RISPETTO DEL CODICE ETICO
Art. 27 – Conflitto d’interessi
- È dovere di ogni Associato far in modo che non sorgano conflitti d’interesse tra la propria attività anche esterna alla SICP, sia essa di natura commerciale, finanziaria o di altro tipo, e le attività che svolge invece all’interno della SICP.
- L’Associato deve perciò astenersi da decisioni, investimenti o azioni di altra natura che rendano possibile il crearsi della posizione di conflitto.
- Qualora il Consiglio Direttivo, un suo componente o anche un Associato avesse notizia di un possibile conflitto d’interessi, notizierà immediatamente il Collegio dei Probiviri affinché venga aperta la procedura d’accertamento e comminata l’eventuale sanzione disciplinare.
Art. 28 – Violazione del Codice Etico e relative sanzioni
- L’osservanza del presente Codice è parte integrante delle obbligazioni contrattuali assunte dalla SICP e dai destinatari interni ed esterni dello stesso presente Codice.
- L’Associato che violi una delle disposizioni del presente Codice Etico, o che comunque si renda responsabile di comportamenti contrari con quanto promosso dalla SICP, è passibile di procedimento disciplinare dinanzi al Collegio dei Probiviri.
- Le eventuali violazioni, anche di natura omissiva, del presente Codice sono segnalate al Consiglio direttivo o al Collegio dei Probiviri. La SICP attua modalità di comunicazione e procedure tali da garantire la riservatezza dei fatti e delle persone che effettuano le segnalazioni o che siano lì indicate o comunque coinvolte.
- In caso di accertata violazione del Codice Etico dell’Associato le sanzioni sono: a) ammonizione scritta; b) sospensione temporanea dall’associazione e da ogni funzione connessa, senza diritto alla restituzione in tutto o parte della quota associativa; c) l’espulsione definitiva dalla SICP con la comunicazione all’eventuale istituzione pubblica competente.
Art. 29 – Rinvio
- Per quanto non previsto nel presente Codice Etico si rinvia alle leggi e norme vigenti.
Art. 30 – Modifiche
- Ogni modifica del presente Codice dovrà essere fatta per iscritto con deliberazione del Consiglio Direttivo.
ALLEGATI
Codice Etico
approvato dal CD SICP il 12/07/2019 SCARICA