Art. 1 – Denominazione e sede
E’ costituita l’Associazione denominata “Società Italiana di Cure Palliative”, in breve denominata SICP, con sede legale in Milano (di seguito anche “Associazione”).
Le variazioni della sede legale nell’ambito del Comune di Milano non costituiranno una modifica statutaria e potranno essere adottate con semplice delibera del Consiglio Direttivo.
L’Associazione, al fine di garantire una migliore gestione dell’attività sul territorio nazionale, può costituire sedi secondarie e/o Sedi Regionali disciplinate da apposito regolamento approvato dall’Assemblea.
Art. 2 – Scopi e attività
L’Associazione, che non ha scopo di lucro, opera per migliorare la qualità di vita delle persone affette da una malattia evolutiva inguaribile a prognosi infausta e dei loro familiari.
L’Associazione opera altresì nell’ambito della formazione promuovendo la conoscenza, il progresso e la diffusione delle Cure Palliative in campo scientifico, clinico e sociale.
L’Associazione non ha finalità di tutela sindacale né svolge direttamente o indirettamente alcuna attività sindacale.
L’Associazione per il raggiungimento del suo scopo si propone, in via esemplificativa e non esaustiva, di:
- Riunire e rappresentare gli operatori attivi nel campo delle Cure Palliative, recependone e tutelandone le istanze.
- Promuovere ed erogare la Formazione e l’Educazione Continua in Medicina ed il conseguente Accreditamento con la verifica della qualità.
- Promuovere la conoscenza delle Cure Palliative, il loro progresso in campo clinico, la ricerca sperimentale e clinica, anche attraverso iniziative dalla stessa promosse. L’attività scientifica svolta sarà pubblicata sul sito web dell’Associazione aggiornato costantemente.
- Attuare ed incentivare campagne di informazione ed educazione della popolazione.
- Promuovere lo sviluppo di una rete nazionale di centri clinici accreditati per la cura dei pazienti in fase terminale.
- Fornire a tali centri le basi culturali e pragmatiche dell’operato, definendo opportune linee-guida finalizzate all’esercizio delle attività diagnostiche e terapeutiche, nonché agli aspetti strutturali e organizzativi del modello operativo.
- Contribuire alla formazione tecnico-professionale e manageriale degli operatori sanitari al fine di creare figure specificamente qualificate, idonee a trovare la loro primaria collocazione nei centri clinici di Cure Palliative.
- Promuovere programmi per l’aggiornamento continuo degli operatori.
- Sviluppare il carattere multidisciplinare delle Cure Palliative, favorendo il confronto e le sinergie tra le discipline e le professionalità coinvolte.
- Sviluppare l’integrazione con le organizzazioni non profit e le associazioni di volontariato del settore ed in particolare con la Federazione Cure Palliative (FCP).
- Partecipare, in rappresentanza dei soci e nell’interesse della disciplina, ai lavori di organismi istituzionali nazionali, regionali, locali.
- Promuovere e sostenere pubblicazioni o periodici riguardanti le Cure Palliative.
- Stabilire relazioni scientifiche con Società ed Enti, nazionali e internazionali, aventi affinità di scopi e di programmi.
- Partecipare a strutture federative con altre Società Scientifiche o Enti.
Le attività sociali potranno essere finanziate solo attraverso i contributi degli associati, di enti pubblici e di persone fisiche e giuridiche con esclusione di finanziamenti che configurino conflitto di interesse con il Servizio Sanitario Nazionale anche se forniti attraverso soggetti collegati.
Le attività di Educazione Continua in Medicina potranno essere finanziate attraverso l’autofinanziamento ed i contributi degli Associati, di enti pubblici e privati, ivi compresi i contributi delle industrie farmaceutiche e delle industrie produttrici di dispositivi medici, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua.
E’ fatto comunque divieto all’Associazione ed ai suoi legali rappresentanti di esercitare attività imprenditoriali o di partecipare ad esse, ad eccezione di quelle svolte nell’ambito del Programma Nazionale di formazione continua in medicina (ECM), con obbligo di conservazione di autonomia e indipendenza sia per l’Associazione che per i suoi legali rappresentanti.
Art. 3 – Durata
L’Associazione ha durata illimitata.
Art. 4 – Soci
Possono essere Soci dell’Associazione: i medici ed i professionisti che esercitano, anche in via non esclusiva, specifiche attività in cure palliative e materie affini che operano nelle strutture e settori di attività del Servizio sanitario nazionale, o in regime libero professionale, ovvero con attività lavorativa nell’area interprofessionale che l’Associazione rappresenta.
L’ammissione all’Associazione, senza alcuna limitazione, di tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto, avviene con la presentazione della domanda al Consiglio Direttivo, corredata da curriculum vitae attestante l’esperienza professionale nel campo delle cure palliative, nonché di tutti i dati richiesti dal modello di domanda predisposto dal Consiglio Direttivo e pubblicato sul sito dell’Associazione.
Spetta al Consiglio Direttivo, entro 120 giorni dal ricevimento della domanda, la valutazione e l’eventuale accettazione della richiesta di ammissione.
Decorsi 120 giorni dalla data di presentazione, nel silenzio del Consiglio Direttivo, la domanda di ammissione si intende comunque accolta (“accettazione tacita”).
In caso di diniego il Consiglio Direttivo dovrà esplicitarne i motivi, su richiesta scritta dell’interessato.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione della domanda, ovvero dal termine di accettazione tacita della stessa, il candidato socio deve procedere al pagamento del contributo associativo per l’anno in corso.
Decorso tale termine senza che il candidato socio abbia provveduto al pagamento del contributo associativo, la domanda di ammissione deve intendersi decaduta e la delibera di ammissione nulla.
I Soci sono iscritti nel Libro Soci. La qualifica di Socio s’intende acquisita dalla data della delibera di ammissione ovvero dal 120° giorno dal ricevimento della domanda in caso di accettazione tacita.
Art. 5 – Diritti e obblighi dei Soci
Tutti i Soci hanno diritto di voto in Assemblea; in particolare possono esprimere il proprio voto per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi dell’Associazione. La partecipazione alla vita associativa non può essere temporanea.
I Soci sono tenuti al pagamento del contributo associativo determinato annualmente dal Consiglio Direttivo e ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari oltre alle direttive ed alle deliberazioni che, nell’ambito delle disposizioni medesime, sono emanate dagli organi dell’Associazione.
Il contributo associativo è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non è rivalutabile.
Art. 6 – Perdita della qualifica di Socio
La qualifica di Socio si perde per:
- morte della persona fisica, estinzione dell’ente;
- recesso. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata al Consiglio Direttivo per iscritto, con qualsiasi mezzo che ne attesti la ricezione, ed ha effetto allo scadere dell’anno in corso;
- decadenza: il Socio decade automaticamente in caso di (i) fallimento o sottoposizione a procedure concorsuali o ad altre procedure liquidatorie; (ii) condanna definitiva ad una pena che comporti, anche temporaneamente, interdizione dai pubblici uffici o incapacità ad esercitare uffici direttivi; (iii) dichiarazione di interdizione o inabilitazione; (iv) mancato pagamento del contributo associativo dell’esercizio precedente. In questo caso i Soci che ricoprono cariche elettive all’interno dell’Associazione saranno dichiarati decaduti da soci e, contestualmente, dalla loro carica.
- espulsione: Il Socio può essere espulso per (i) constatata violazione delle norme statutarie o regolamentari o delle deliberazioni degli organi dell’Associazione; (ii) aver tenuto una condotta in contrasto con i fini che si prefigge l’Associazione; (iii) essere incorso in una mancanza così grave da non consentire, per ragioni di opportunità, la prosecuzione del rapporto associativo.
La perdita della qualifica di Socio è accertata dal Consiglio Direttivo, tranne quella per le cause di cui alla lettera d) che viene deliberata dal Collegio dei Probiviri e ratificata dal Consiglio Direttivo.
La perdita della qualifica di Socio deve essere comunicata per iscritto all’interessato.
Coloro che abbiano cessato per qualunque causa di appartenere all’Associazione non possono ottenere la restituzione dei contributi versati né vantare alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
Art. 7 – Sostenitori
Possono diventare Sostenitori dell’Associazione le persone fisiche e gli enti, pubblici o privati, con o senza personalità giuridiche, che svolgono attività non professionali nell’ambito delle cure palliative e chiedono l’iscrizione nell’apposito elenco e versano un contributo di adesione annuale stabilito dal Consiglio Direttivo.
L’aspirante Sostenitore deve dichiarare per iscritto di condividere le finalità dell’Associazione e di accettare le norme statutarie e regolamentari compatibili con la figura di Sostenitore.
I Sostenitori hanno diritto di partecipare a tutte le iniziative promosse dall’Associazione e a ricevere il materiale informativo e scientifico prodotto da quest’ ultima, anche attraverso mezzi informatici.
I Sostenitori hanno diritto di chiedere, in qualsiasi momento, la cancellazione dall’elenco dei Sostenitori perdendo così la relativa qualifica.
Qualora il Consiglio Direttivo abbia notizia di comportamenti contrari allo spirito e agli scopi dell’Associazione tenuti da un Sostenitore può disporne l’esclusione dall’elenco con relativa perdita della qualifica.
I Sostenitori decadono automaticamente in caso di mancato versamento del contributo di adesione nel corso dell’esercizio precedente.
I Sostenitori non sono soci dell’Associazione; non godono dei relativi diritti e non sono gravati degli obblighi imposti ai Soci.
Art. 8 – Organi dell’associazione
Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea dei Soci
- il Presidente dell’Associazione
- il Consiglio Direttivo
- il Revisore dei Conti
- il Collegio dei Probiviri
- il Comitato Scientifico
Art. 9 – Assemblea dei Soci
L’Assemblea, organo sovrano dell’Associazione, è composta da tutti i Soci, in regola con il pagamento delle quote associative e che siano associati almeno da 120 (centoventi) giorni.
L’Assemblea è regolarmente convocata mediante una delle seguenti modalità:
- comunicazione ai Soci con lettera o e-mail o fax o altro mezzo idoneo a provare l’avvenuta ricezione, da inviarsi almeno quaranta giorni prima della data fissata per l’adunanza;
- avviso da pubblicare, a mezzo stampa, su testate a diffusione nazionale o sulla rivista scientifica identificata dal Consiglio Direttivo come organo ufficiale dell’Associazione o su altri mezzi di comunicazione SICP, con un anticipo di almeno quaranta giorni rispetto alla data fissata per l’adunanza;
- avviso da pubblicare sul sito web dell’Associazione almeno quaranta giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
- Il termine di quaranta giorni è elevato a 120 giorni per l’Assemblea fissata per la nomina delle cariche elettive.
L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno un volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, e comunque ogni volta che lo ritenga opportuno, oppure quando ne pervenga specifica richiesta scritta motivata da almeno un terzo dei Soci in regola con il pagamento delle quote associative.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente. In mancanza di entrambi l’Assemblea nomina, tra i Soci presenti, il Presidente della seduta.
Il Presidente dell’Assemblea nomina un Segretario. Ogni Socio avente diritto, può esprimere un singolo voto.
I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea, con delega scritta, da altro Socio. Ciascun Socio non potrà, comunque, essere portatore di più di tre deleghe.
L’Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci. In tal caso è necessario che:
- sia consentito al Presidente, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;
- vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell’Associazione nei quali gli intervenuti potranno affluire. La riunione si riterrà comunque svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il segretario.
All’Assemblea dei Soci spetta:
a. l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
b. la nomina del Presidente, dei componenti del Consiglio Direttivo, del Revisore dei Conti e del Collegio dei Probiviri. Le votazioni per il rinnovo del Presidente e dei componenti del Consiglio Direttivo si svolgono a scrutinio segreto;
c. approvazione di modifiche al presente Statuto;
d. approvazione dei regolamenti;
e. la deliberazione dello scioglimento dell’associazione, la nomina dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio;
f. esame di ogni altro argomento inserito all’ordine del giorno.
L’Assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita se è presente la maggioranza dei Soci aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei presenti.
In seconda convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti aventi diritto di voto, e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
Per deliberare in merito alle materie di cui al punto c) è necessario il voto di almeno il 10% dei Soci aventi diritto di voto; per deliberare in merito alle materie di cui al punto e) è necessario il voto di almeno il 51% dei Soci aventi diritto di voto.
Nell’avviso di convocazione deve essere fissato il giorno, l’ora e il luogo per la prima ed eventuale seconda convocazione, nonché l’elenco degli argomenti posti all’ordine del giorno.
Delle riunioni di Assemblea viene redatto processo verbale, che viene trascritto nel Libro dei Verbali, che deve essere vidimato, firmato dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea.
Art. 10 – Consiglio Direttivo
L’amministrazione dell’Associazione, con tutti gli atti ordinari e straordinari necessari a conseguire gli scopi istituzionali di cui all’art. 2, è affidata al Consiglio Direttivo, che dura in carica quattro anni ed è costituito dal Presidente e da otto Consiglieri.
Possono essere nominati consiglieri tutti i Soci in regola con il pagamento della quota associativa che non abbiano subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all’attività svolta dall’Associazione.
Partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo:
- il Past President, carica che spetta al Presidente uscente;
- un membro designato dalla Federazione Cure Palliative (FCP), in base ad accordi di vicendevole riconoscimento e reciprocità.
Possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunione del Consiglio Direttivo:
- due membri nominati dal Consiglio Direttivo con motivazione della scelta e della durata dell’incarico.
Al Consiglio Direttivo spetta anche, nei limiti di Legge, la definizione di contratti di lavoro con dipendenti o collaboratori.
Il Consiglio Direttivo delibera la misura del contributo associativo annuale per i Soci dell’Associazione ed eventualmente il termine per il pagamento dello stesso.
I Consiglieri non possono rimanere in carica per più di due mandati consecutivi dovendosi ricomprendere in tale conteggio anche il mandato anticipatamente cessato ai sensi del successivo comma.
In caso di cessazione dalla carica per qualsivoglia motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio medesimo provvede alla sostituzione per cooptazione. Il Consigliere cooptato dura in carica sino alla successiva elezione e può candidarsi ancora per un mandato successivo.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all’anno, di cui una per l’approvazione del bilancio d’esercizio da sottoporre all’Assemblea.
Le convocazioni del Consiglio Direttivo sono effettuate dal Presidente e vanno spedite ai Membri del Consiglio Direttivo con almeno due settimane di preavviso prima della data fissata della riunione per posta, per fax o posta elettronica o con altro mezzo che renda possibile l’attestazione della ricezione.
La riunione del Consiglio Direttivo è valida quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Non sono ammesse deleghe.
Il Consiglio delibera a maggioranza semplice dei voti dei Consiglieri presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
A titolo consultivo possono essere invitati, di volta in volta, alle riunioni del Consiglio uno o più esperti ritenuti in grado di offrire validi contributi per le attività dell’Associazione. L’invito di tali esperti verrà effettuato direttamente dal Presidente o su richiesta motivata di uno o più Consiglieri ed approvata dal Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo è tenuto a registrare su un apposito libro verbale vidimato tutte le decisioni relative all’ordinaria e straordinaria amministrazione; ogni verbale deve essere sottoscritto dal Presidente o dal Vice-Presidente in caso di assenza del Presidente e dal Segretario.
In caso di assenza del Segretario, le sue funzioni sono affidate dal Presidente ad altro Consigliere presente.
Art. 11 – Qualifiche nell’ambito del Consiglio Direttivo
All’atto della prima riunione, il nuovo Consiglio Direttivo attribuisce le cariche di Vice-Presidente, Segretario e Tesoriere, da assegnare ai Consiglieri in carica. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni volta che questi sia impossibilitato all’esercizio delle sue funzioni per assenza o impedimento.
Il Segretario è responsabile dell’ufficio di segreteria, che risiede presso la sede dell’Associazione. Compito del Segretario è la redazione e la cura dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.
Il Tesoriere provvede agli adempimenti occorrenti per la gestione del patrimonio sociale e della contabilità dell’Associazione e provvede annualmente a predisporre il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre al Consiglio, per le opportune valutazioni ed approvazione, prima di sottoporlo all’Assemblea dei Soci per l’approvazione definitiva.
I Consiglieri espressione delle macroaree mantengono un ruolo di collegamento tra le macroaree di riferimento e il Consiglio Direttivo, anche attraverso incontri periodici con i Coordinatori Regionali.
Art. 12 – Regolarizzazione dei conflitti di interesse
L’Associazione adotta una politica di gestione dei conflitti di interesse in capo ai componenti del Consiglio Direttivo nonché alle persone fisiche o giuridiche cui essa conferisca formalmente poteri di rappresentanza ovvero incarichi di assistenza o di consulenza in relazione ad operazioni rilevanti. I criteri e le modalità di gestione dei conflitti di interesse saranno normati da un apposito regolamento approvato dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
Art. 13 – Il Presidente
Il Presidente è nominato dall’Assemblea, dura in carica quattro anni, non è rieleggibile né ricandidabile. Requisiti essenziali per accedere alla carica di Presidente sono la qualifica di Socio con diritto di voto e l’appartenenza continuativa all’Associazione da almeno cinque anni. Non può in ogni caso ricoprire la carica di Presidente chi abbia ricoperto la carica di Consigliere nei due mandati precedenti.
Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell’Associazione, di fronte a terzi ed in eventuale giudizio. La rappresentanza dell’Associazione potrà essere conferita per singoli atti ad altro Membro del Consiglio Direttivo, al quale il Consiglio Direttivo stesso abbia delegato tale potere.
Il Presidente cura l’esecuzione degli atti deliberati dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo avendo facoltà, se lo ritiene, di farsi coadiuvare da altri Membri del Consiglio o anche da esperti esterni.
Al Presidente spetta la convocazione e la formulazione dell’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci.
Il Presidente firma i verbali delle riunioni del Consiglio e delle Assemblee e può compiere, nei casi di urgenza, atti di competenza del Consiglio Direttivo secondo i principi ispiratori della SICP che saranno portati a conoscenza dello stesso Consiglio appositamente convocato dal Presidente entro 30 (trenta) giorni dall’adozione di tali provvedimenti urgenti.
Art. 14 – Il Revisore dei Conti
L’Associazione si dota di un Revisore Unico o di un Collegio dei Revisori di 3 membri a scelta dell’Assemblea.
Il Revisore (o i membri del Collegio), che può anche non essere Socio, è eletto dall’Assemblea al di fuori del Consiglio Direttivo.
Il Revisore (o il Collegio): (i) controlla la gestione economico finanziaria dell’Associazione; (ii) accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, redigendo una relazione sul bilancio d’esercizio; (iii) accerta la consistenza del fondo sociale e di cassa; (iv) vigila sulla conformità alla legge, allo Statuto e ai regolamenti dell’attività dell’Associazione.
Il Revisore dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.
Qualora sia costituito il Collegio, in caso di parità prevale il voto del Presidente del Collegio.
Art. 15 – Il Collegio dei Probiviri
L’Assemblea elegge un Collegio dei Probiviri in numero massimo di tre componenti, non Soci, scelti tra soggetti di comprovata esperienza ed indipendenza, cui demandare, secondo modalità che l’Assemblea stabilisce con apposito regolamento, la vigilanza sulle attività dell’Associazione e la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra i Soci o tra l’Associazione e i Soci. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.
Art. 16 – Il Comitato Scientifico
ll Consiglio Direttivo nomina un Comitato Scientifico tra i soggetti appartenenti all’Associazione per la verifica ed il controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica, da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.
Le ulteriori disposizioni relative al funzionamento del Comitato Scientifico sono stabilite dal Regolamento di funzionamento del Comitato stesso.
Art. 17 – Le Sedi Regionali
Sono istituite Sedi regionali con autonomia organizzativa e gestionale ai sensi e nei limiti del Regolamento delle Sedi regionali adottato dall’Assemblea.
Art. 18 – Le Commissioni
Per il raggiungimento degli scopi istituzionali dell’Associazione, ed in particolare quelli indicati ai punti 1 e 2 dell’art. 2 del presente Statuto, il Consiglio Direttivo può costituire Commissioni finalizzate all’approfondimento di particolari temi.
I componenti di tali Commissioni possono essere individuati anche tra soggetti non appartenenti all’Associazione. Ogni Commissione è coordinata da un Responsabile che viene nominato dal Consiglio Direttivo.
Le Commissioni sono organismi propositivi tecnico-scientifici e consultivi dell’Associazione ed il Consiglio Direttivo ne stabilisce la durata che non può comunque essere superiore a quella del Consiglio Direttivo.
Art. 19 – Presidente Onorario
L’Assemblea può nominare, tra le personalità che più si sono distinte nel campo delle Cure Palliative e che comunque abbiano un particolare rilievo nel campo sociale o sanitario, il Presidente Onorario.
Il Presidente Onorario può essere individuato anche tra soggetti non Soci.
Art. 20 – Gratuità delle cariche
Tutte le cariche sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute e documentate per l’assolvimento dell’incarico, qualora sussista la disponibilità economica.
Art. 21 – Patrimonio e Fondo comune
Il patrimonio della Società è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono alla stessa a qualsiasi titolo e dagli avanzi netti di gestione.
Per l’adempimento dei suoi compiti la Società può disporre delle seguenti entrate:
- delle quote associative annue versate dai Soci e delle erogazioni straordinarie degli stessi;
- di ogni altro contributo e rimborso che Soci, non Soci, Enti Pubblici o Privati, eroghino per il raggiungimento dei fini dell’Associazione;
- di erogazioni ordinarie e straordinarie di singoli soggetti e di Enti Pubblici e Privati, destinati o non, a specifici scopi;
- di proventi delle iniziative a scopo benefico deliberate e promosse dall’organo direttivo;
- dai contributi provenienti dalle Sedi Regionali;
- da specifiche convenzioni con Enti;
- da ogni altra entrata, provento o contributo compatibile con le disposizioni di legge e del presente statuto.
I versamenti al fondo comune possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato; essi sono comunque a fondo perduto e non creano altri diritti di partecipazione, né quote indivise trasmissibili a terzi per successione a titolo particolare o universale.
E’ vietata durante la vita dell’Associazione la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitali, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Art. 22 – Esercizio
L’esercizio finanziario della Società si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Entro il 31 dicembre è convocata l’Assemblea dei Soci per l’approvazione del bilancio consuntivo relativo all’anno precedente e per l’approvazione del bilancio preventivo relativo all’anno successivo.
Il Bilancio consuntivo deve essere depositato presso la sede della Società quindici giorni prima dello svolgimento dell’Assemblea ordinaria convocata per la sua approvazione. I bilanci consuntivi, preventivi e gli incarichi retribuiti devono essere pubblicati sul sito istituzionale dell’Associazione.
Art. 23 – Modifica dello Statuto
La modifica del presente Statuto può essere deliberata esclusivamente dall’Assemblea ai sensi dell’art. 9, su proposta del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno il 10% dei soci aventi diritto di voto. In entrambi i casi le proposte di modifica: (i) devono pervenire alla Sede Nazionale dell’Associazione almeno 90 giorni prima della data dell’Assemblea; (ii) devono essere pubblicate sul sito web dell’Associazione almeno 30 giorni prima e fino alla data dell’Assemblea.
Art. 24 – Scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio
In caso di scioglimento per qualsiasi causa dell’Associazione il patrimonio della stessa dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’Organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta per Legge.
Art. 25 – Regolamento interno
Per quanto attiene alle modalità di funzionamento dell’Associazione, si fa riferimento all’apposito Regolamento che viene approvato dall’Assemblea.
Art. 26 – Rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alla normativa vigente, con particolare riferimento alle disposizioni del codice civile.