La Commissione nazionale per la formazione continua dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali ha emesso a fine ottobre il “Manuale sulla formazione continua del Professionista sanitario” che contiene le regole per l’ECM che sono in vigore dal 1 gennaio di quest’anno.

Si riportano di seguito le novità più rilevanti del suddetto manuale:

  • l’obbligo di formazione continua decorre dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all’Ordine Professionale;
  • il riconoscimento delle seguenti professioni sanitarie: biologo, chimico, fisico, psicologo e farmacista, secondo quanto stabilito dalla Legge n. 3 del 2018;
  • l’obbligo formativo rimane triennale e per il triennio 2017-2019, è pari a 150 crediti formativi, fatte salve le decisioni della CNFC in materia di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni;
  • per questo triennio, il professionista sanitario deve assolvere, in qualità di discente, almeno il 40% del proprio fabbisogno formativo triennale, eventualmente ridotto sulla base di esoneri, esenzioni ed altre riduzioni. Il restante 60% può essere maturato mediante attività di docenza in eventi accreditati E.C.M, ovvero mediante le attività di “formazione individuale”;
  • il professionista sanitario può richiedere in qualsiasi momento al provider l’attestato E.C.M. dal quale risulti il numero di crediti dallo stesso maturati. Il documento può essere inviato tramite strumenti informatici (con tracciabilità delle operazioni) e preceduta dal controllo, da parte del provider, del superamento positivo delle verifiche finali sulla partecipazione all’evento formativo, ove previste, anche se l’evento non è stato rapportato ancora all’Ente accreditante,
  • è stata sottolineata l’importanza della simulazione come metodica atta a favorire la formazione e l’apprendimento dei discenti
  • il dossier formativo, che può essere individuale o di gruppo, offre un bonus quale riduzione dell’obbligo formativo del singolo professionista, è quantificato nella misura di 30 crediti formativi, di cui 10 assegnati nel triennio 2017/2019 se il professionista costruirà un dossier individuale o sarà parte di un dossier di gruppo costruito da un soggetto abilitato nel primo anno o nel secondo anno del corrente triennio.

Per quanta riguarda gli esoneri:

  • esso è calcolato come riduzione di un terzo per ciascun anno di frequenza, previo specifica richiesta da parte del professionista;
  • la frequenza a corsi universitari o equipollenti, finalizzati allo sviluppo delle competenze del professionista;
  • l’esonero non può eccedere la durata legale del corso e deve corrispondere al periodo di effettiva frequenza. Qualora la frequenza sia a cavallo di più anni, l’esonero è attribuito all’anno di maggior frequenza. Al Professionista sanitario viene, tuttavia, concessa la possibilità di scegliere l’anno di attribuzione dell’esonero qualora la frequenza sia a cavallo di più anni e a condizione che la frequenza sia stata di almeno 3 mesi nell’anno prescelto per l’attribuzione dell’esonero.


L’esenzione invece consiste in una riduzione dell’obbligo formativo triennale nei casi di sospensione dell’attività professionale e incompatibilità con una regolare funzione dell’offerta formativa attestata o autocertificata i seguenti, quali:

  • per maternità o paternità,
  • congedo parentale e congedo per malattia del figlio,
  • congedo per adozione e affidamento preadottivo,
  • aspettativa non retribuita per la durata di espletamento delle pratiche di adozione internazionale,
  • congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap,
  • aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari,
  • permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie,
  • assenza per malattia,
  • richiamo alle armi-partecipazione a missioni all’estero o in Italia del corpo militare e infermiere volontarie della CRI,
  • aspettativa per incarico direttore sanitario aziendale, direttore socio-sanitario e direttore generale,
  • aspettativa per cariche pubbliche elettive,
  • congedo straordinario per assistenza familiari disabili.

L’esenzione viene calcolata nella misura di 2 crediti ECM ogni 15 giorni continuativi di sospensione dell’attività professionale e incompatibilità con una regolare fruizione dell’offerta formativa, attestata o autocertificata.

Inoltre nella Delibera del 27.11.2018 si afferma che viene data la possibilità a tutti i professionisti sanitari che nel triennio 2014/2016 non abbiano soddisfatto l’obbligo formativo individuale triennale di completare il conseguimento dei crediti con la formazione ECM svolta nel triennio 2017/2019, al netto di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni. I crediti maturati entro il 31.12.2019, acquisiti quale recupero del debito formativo e trasferiti per competenza al triennio 2014 – 2016, non saranno considerati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo del triennio 2017/2019. Lo spostamento sarà irreversibile.

Si ringrazia Rita Marson per la sintesi del documento contenuta in questa news.

Per eventuali approfondimenti clicca qui

Luciano Orsi su indicazione di Rita Marson (ritamarsonpn@libero.it)

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