Milano, 16 marzo 2022

In data 10 marzo 2022 la Camera dei deputati ha approvato la proposta di legge “Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita” che ora andrà in discussione al Senato.

In merito a tale proposta di legge la SICP esprime le seguenti valutazioni:

  1. ribadisce che – per definizione – le Cure Palliative sono contrarie sia all’abbreviazione che all’allungamento della fase terminale della vita come testimoniato dalle storiche definizioni della WHO (World Health Organization https://www.who.int/cancer/palliative/definition/en/ e della EAPC (European Association for Palliative Care https://www.eapcnet.eu/about-us/what-we-do ).
  2. ribadisce che l’attuale offerta di Cure Palliative permane insufficientemente garantita su quasi tutto il territorio nazionale poiché l’implementazione delle Reti Locali e Regionali di Cure Palliative prevista dalla Legge 38/10 è gravemente deficitaria in molte Regioni italiane. L’implementazione di Cure Palliative omogenee a livello nazionale deve rappresentare perciò una priorità assoluta per le politiche della Sanità.
  3. ricorda che la Legge 38/10 deve essere implementata anche per quanto riguarda la formazione universitaria pre e post-laurea al fine di fornire adeguate competenze professionali ai sanitari oltre che per ciò che concerne l’informazione dei cittadini che conoscono poco le Cure Palliative e il diritto ad accedervi.
  4. valuta molto positivamente l’inserimento fra i presupposti e le condizioni necessarie per accedere alla Morte Volontaria Medicalmente Assistita (MVMA) il previo coinvolgimento del malato in un percorso di Cure Palliative “al fine di alleviare il suo stato di sofferenza e le abbia esplicitamente rifiutate” (art. 3). Tale previo coinvolgimento delle Cure Palliative è fondamentale al fine di prevenire un improprio ricorso alla MVMA in casi di sofferenze fisiche e psico-esistenziali controllabili da efficaci Cure Palliative. L’indicazione ad offrire al malato le Cure Palliative era stato peraltro indicato in modo perentorio come prerequisito anche dalla Corte costituzionale nella sentenza 242/2019.
  5. ammette che anche il miglior sistema di offerta ed erogazione di Cure Palliative, nonostante sia in grado di ridurre in modo molto rilevante la domanda di aiuto a morire, non la annulla. Infatti, vi sono persone gravemente malate o con gravissime disabilità che, pur trattate con le migliori Cure Palliative, richiedono di abbreviare la loro vita residua. Parimenti vi sono persone malate che rifiutano consapevolmente l’offerta di Cure Palliative. In queste persone la richiesta di morire anticipatamente risponde non tanto ad un insufficiente controllo delle sofferenze rispetto a quanto da loro desiderato, quanto ad un rifiuto a continuare a vivere in quelle condizioni di malattia che sono da loro giudicate non dignitose, non coerenti con il loro progetto di vita, con le loro preferenze, desideri, volontà e concezioni identitarie.
  6. esprime preoccupazione circa il possibile coinvolgimento preventivo dei Comitati Etici Locali quali Comitati di valutazione clinica territorialmente competenti sia per la loro scarsa diffusione a livello territoriale sia perché essi sono prevalentemente orientati alla valutazione di sperimentazioni cliniche; infatti, solo pochissimi di essi hanno sviluppato competenze di bioetica clinica. Pertanto si auspica l’implementazione di una rete ad hoc di Comitati di valutazione clinica dotati di adeguate competenze specifiche per valutare le richieste di MVMA.
  7. esprime forti perplessità sulla concomitante condizione definita come necessaria perchè la persona malata possa accedere alla MVMA: “essere tenuta in vita da trattamenti sanitari di sostegno vitale, la cui interruzione provocherebbe il decesso del paziente” (art 3 2b). L’obbligatorietà della dipendenza da trattamenti di sostegno vitale comporta una inevitabile discriminazione a scapito dei malati che, pur possedendo tutti gli altri requisiti, verranno esclusi dall’accesso alla MVMA.
  8. valuta positivamente la previsione dell’obiezione di coscienza per i sanitari in tema di “compimento delle procedure e delle attività specificamente dirette” alla MVMA (art. 6). Infatti, trattandosi di  scelte che attengono alle più profonde convinzioni etiche e valoriali, la libertà di coscienza individuale deve essere pienamente garantita in tutte le sue espressioni.
    Il Presidente SICP
    Dott. Gino Gobber

 


RISORSE

Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita
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Comunicato Stampa SICP del 16 marzo
Approvazione della proposta di legge sulla Morte Volontaria Medicalmente Assistita
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