Nella sentenza n. 23707/2012 la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di una donna che in primo e secondo grado di giudizio si era vista respingere la richiesta di nomina di un amministratore di sostegno perché la perdita di capacità mentale era futura e meramente eventuale. La donna, nel pieno possesso delle proprie capacità fisiche e mentali, aveva fatto autenticare da un notaio una scrittura privata con la quale designava un amministratore di sostegno, precisava la propria volontà circa le cure mediche alle quali essere o non essere sottoposta in futuro e riconosceva all’amministratore pieni poteri decisionali al riguardo. In precedenza il giudice tutelare di Trento aveva dichiarato non ammissibile la richiesta di nomina dell’amministratore di sostegno e la Corte d’Appello aveva confermato tale parere negativo basandosi sull’assunto che una simile richiesta non poteva provenire da persona nel pieno possesso delle proprie capacità psico-fisiche. La Corte di Cassazione concorda con i giudici di merito nel ritenere che l’attivazione della procedura di nomina dell’amministratore di sostegno debba essere condizionata al manifestarsi della condizione di infermità o incapacità mentale. Una sentenza che preoccupa perché potrebbe creare seri problemi nella gestione del fine vita di molti malati, soprattutto non oncologici, in cui il malato non dovrebbe essere ostacolato nel veder rispettate le sue volontà circa futuri trattamenti.
Luciano Orsi (luciano.orsi@aopoma.it)