L’acquisizione del consenso del paziente relativamente ad una scelta diagnostica o terapeutica è un atto medico. E’ ‘…in presenza di documentato rifiuto di persona capace, il medico deve desistere dai conseguenti atti diagnostici e/o curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona’ (articolo 35 del Codice di deontologia dei medici). ‘Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario’ (articolo 32 della Costituzione, comma 2). E potremmo citare altre norme ancora. Il ruolo e la responsabilità dell’infermiere in questo processo non sono certo secondari. Tanto è vero che in un Ospedale di Udine un infermiere è stato condannato a quattro mesi di reclusione per aver costretto un paziente a subire l’applicazione del catetere vescicale nonostante il rifiuto manifestato dal paziente stesso e nonostante non ci fosse uno stato di necessità (es. globo vescicale).
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Daniela Martinelli su segnalazione di Cesarina Prandi (prandicesarina@gmail.com)