- Avvio di un progetto per il censimento dei medici palliativisti allo scopo di valutare il gap fra il numero di medici attivi nelle Reti di CP e il numero necessario al loro realistico funzionamento; la misura dei medici mancanti permetterà di attuare iniziative volte a colmare tale gap in collaborazioni con le Istituzioni
- Approvazione del Gruppo di lavoro SICP degli psicologici. I due documenti prodotti, “La legge 219/2017: quali spazi di intervento per lo psicologo in Cure Palliative?” e “Le buone pratiche psicologiche in cure palliative”, verranno pubblicati sul sito a breve
- Approvazione del documento intersocietario SICP-Animo ed invio al Comitato Scientifico SICP per la dovuta revisione
- Rinvio a marzo 2020 della presentazione della domanda per accreditamento della SICP presso il Ministero della Salute in assenza di date alternative più prossime
- Il 13 novembre il CD ha incontrato i Coordinatori regionali per un confronto sulle criticità dello sviluppo delle Reti regionali e locali di cure palliative e dei convegni regionali. Verrà avviato un percorso di modifica dell’organizzazione dei convegni regionali al fine di realizzare eventi di macroarea o pluriregionali o di eventi con una diversa programmazione dei tempi e dei contenuti
- Pubblicazione sul sito SICP e FCP e diffusione mezzo stampa di un comunicato congiunto SICP-FCP in merito al deposito, avvenuto il 22 novembre, della sentenza n 242/19 del 25 settembre della Corte costituzionale. Tale sentenza dichiara “l’illegittimità costituzionale dell’art. 580 del codice penale, nella parte in cui non esclude la punibilità di chi, con le modalità previste dagli artt. 1 e 2 della Legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento) – ovvero, quanto ai fatti anteriori alla pubblicazione della presente sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con modalità equivalenti nei sensi di cui in motivazione –, agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente.”.