Il DPCM “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. (17A02015) è stato pubblicato nella GU n.65 del 18/3/2017 – Suppl. Ordinario n. 15).
Dopo la legge 38/2010 e i numerosi provvedimenti attuativi attraverso i decreti, gli accordi e le  intese Stato-Regioni che hanno introdotto e normato in Italia la disciplina cure palliative – riconoscendo alla stessa piena dignità nell’ambito delle professioni sanitarie – ora con i nuovi LEA si completa il quadro dei principali provvedimenti normativi in materia di cure palliative.
Recependo tutta la normativa progressivamente adottata sono previsti i seguenti livelli di assistenza nell’ambito della Rete Locale di cure palliative:

  • art. 21 Percorsi assistenziali integrati: è garantito l’accesso unitario ai servizi sanitari e sociali, la presa in carico della persona, la valutazione multidimensionale (VMD) dei bisogni sotto il profilo clinico, funzionale e sociale con la definizione dei bisogni terapeutici-riabilitativi ed assistenziali nel progetto assistenziale individuale (PAI). Una novità importante l’approccio per percorso, con la VMD che concorre ad identificare il malato con bisogni di cure palliative. Le cure palliative confermate dai LEA in questa cornice escono dall’orizzonte temporale dell’end stage e si allargano alle fasi precoci della malattia inguaribile ad evoluzione sfavorevole
  • art. 23 Cure palliative domiciliari: sono erogate dalle strutture UCP (Unità di Cure Palliative) e non più nell’ambito dell’ADI: sono le UCP che erogano sia le cure palliative di base che quelle specialistiche con ciò garantendo l’unitarietà ed l’integrazione dei percorsi di cura con un’equipe curante di riferimento sul percorso e non sul setting assistenziale. Viene garantita la specificità specialistica delle cure palliative non più inquadrate nel contenitore indifferenziato delle cure domiciliari rivolte alla non autosufficienza e alle fragilità che non richiedono un approccio palliativo. Il coordinamento delle cure viene puntualmente caratterizzato (comma 3 art.21, comm1 1-a e 1-b art.23) con ciò contribuendo a chiarire la responsabilità del rapporto di cura.
  • art. 31 Centri specialistici di Cure palliative –  Hospice: garantiscono in ambito territoriale l’assistenza ai malati nella fase terminale della vita.
  • art. 38 Ricovero ordinario per acuti: Le cure palliative sono per la prima volta espressamente citate come prestazioni cliniche, farmaceutiche, strumentali, necessarie ai fini dell’inquadramento diagnostico e terapeutico, che devono essere garantite durante l’attività di ricovero ordinario.
  • art.15 Assistenza specialistica ambulatoriale: il nomenclatore delle prestazioni prevede le prime visite multidisciplinari per le cure palliative inclusa la stesura del PAI e le visite di controllo inclusa la rivalutazione del PAI.

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Gianlorenzo Scaccabarozzi (g.scaccabarozzi@asst-lecco.it)

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