Il 20 aprile 2017 la Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge (ddl) su consenso informato, pianificazione condivisa delle cure e disposizioni anticipate d trattamento (DAT); il testo dovrà ora essere discusso al Senato della Repubblica. Il testo del ddl è composto da 6 articoli di facile lettura. Nel primo viene regolamentato il consenso informato sancendo il diritto del malato a conoscere diagnosi, prognosi e alternative terapeutiche in modo molto sintonico con quanto descritto da codici deontologici del medico e dell’infermiere. Nel ddl è chiaramente esplicitata la possibilità del malato di rifiutare o revocare il consenso a qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario o a parti di esso, comprese nutrizione e idratazione artificiali. Il rifiuto o la revoca di un trattamento sanitario non possono comportare l’abbandono terapeutico perché saranno sempre assicurati il coinvolgimento del medico di famiglia e l’erogazione delle cure palliative. Il medico, che è tenuto a rispettare le volontà del malato di rifiutare o rinunciare ad un trattamento, non è per questo imputabile sotto il profilo penale o civile. Il paziente non può peraltro esigere trattamenti che siano contrari a norme di legge, alla deontologia o alle buone pratiche clinico-assistenziali. Anche nelle situazioni di emergenza e urgenza il medico è tenuto ad assicurare l’assistenza sanitaria indispensabile nel rispetto, ove possibile, delle volontà del paziente. Il tempo della comunicazione medico-paziente costituisce un tempo di cura.
L’articolo 2 è dedicato alle cure appropriate (terapia del dolore, coinvolgimento del MMG, cure palliative) per il sollievo delle sofferenze da applicare anche in casi di rifiuto o revoca del consenso ai trattamenti indicati dal medico. Nella prognosi a breve e nella imminenza della morte viene ribadito il dovere di non praticare trattamenti inutili o sproporzionati e il ricorso alla sedazione palliativa profonda e all’analgesia.
Nell’art. 3, dedicato ai i minori e gli incapaci (persone interdette o inabilitate) si prescrive che gli esercenti la responsabilità genitoriale, il tutore, il curatore e l’amministratore di sostegno devono tener conto delle volontà della persona malata in relazione alla loro capacità di intendere e volere. In caso di divergenza di opinioni fra il medico che propone delle cure e queste figure decisionali, la decisione è rimessa al giudice tutelare.
L’art. 4 è dedicato alle DAT stabilendo che ogni persona maggiorenne capace di intendere e volere può esprimere le proprie volontà e il consenso o il rifiuto a trattamenti in caso di futura incapacità di autodeterminarsi. La persona può indicare un fiduciario che ne farà le veci e lo rappresenterà nelle relazioni con il medico e la struttura sanitaria. Nel caso le DAT non contengano la nomina del fiduciario il giudice tutelare può nominare l’amministratore di sostegno. Il medico è tenuto al rispetto delle DAT che possono essere disattese, in tutto o in parte, in accordo con il fiduciario solo quando le DAT siamo palesemente incongrue o non corrispondenti alla situazione attuale o quando sussistano terapie non prevedibili all’atto della sottoscrizione delle DAT e capaci di assicurare possibilità di miglioramento delle condizioni di vita del malato. In caso di conflitto di opinioni tra il medico e il fiduciario verrà attivato il giudice tutelare. Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o scrittura privata autenticata o scrittura privata consegnata all’ufficio di stato civile, o anche tramite videoregistrazione o altri dispositivi in caso di disabilità nella comunicazione. Le Regioni potranno regolamentare la raccolta delle DAT e il loro inserimento in una banca dati.
L’art. 5 norma la pianificazione condivisa delle cure in cui il malato adeguatamente informato dell’evolversi della patologia, delle prospettive di cura e di futura qualità di vita, e delle cure palliative, esprime il consenso alle cure proposte e la possibile nomina di un fiduciario. Il medico sarà tenuto ad attenersi a tali indicazioni quando il malato non potrà esprimere il proprio consenso o sarà divenuto incapace.
L’art. 6 sancisce che ai documenti che contengono le volontà in merito a trattamenti sanitari e che sono stati depositati presso i comuni di residenza o un notaio prima della data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni della presente legge.
L’art. 7, prevedendo la clausola di invarianza finanziaria, non ha consentito la creazione di una banca dati nazionale delle DAT.
Luciano Orsi (orsiluciano@gmail.com)
ALLEGATI
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