In seduta del 18 luglio 2018 il Consiglio di Stato ha risposto ai cinque quesiti posti dal Ministero della Salute stabilendo che: la Banca dati nazionale deve contenere una copia delle DAT con l’indicazione del fiduciario; le DAT non devono avere un vincolo di contenuto; deve venire attestata l’adeguatezza delle informazioni mediche; possono accedere alla Banca dati nazionale sia il medico che ha in cura il malato nel momento del sopraggiungere dello stato di incapacità sia il fiduciario; tutti i cittadini, anche se non iscritti al SSN, possono registrare le DAT nella Banca dati nazionale.
Luciano Orsi (orsiluciano@gmail.com)
ALLEGATI
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