In data 6 giugno 2019 il Garante della privacy ha dato la luce verde allo schema del decreto del Ministero della Salute sulla futura costituzione di una Banca Dati nazionale delle Disposizioni Anticipate di Trattamento. Lo schema del decreto in fase di elaborazione da parte del ministero prevede 12 articoli che normano vari aspetti del funzionamento della Banca Dati. Nell’art. 1 viene previsto l’accesso alla Banca Dati da parte del medico che ha in cura il malato non più capace di autodeterminarsi, e da parte del fiduciario. L’art. 2 definisce che la Banca dati conterrà la copia delle DAT, la nomina del fiduciario e successive loro modifiche. L’art. 3 specifica i soggetti che invieranno i dati secondo modalità definite (ufficiali di stato civile, notai, responsabili di Unità Organizzative delle Regioni che abbiano in uso modalità di gestione informatica della cartella clinica, del fascicolo sanitario e che stiano raccogliendo le DAT. L’art. 4 regolamenta l’accesso ai dati da parte del medico e del fiduciario, mentre l’art. 5 stabilisce l’interfaccia con altre banche dati (notariato, ecc.). L’art 6 specifica le modalità di compilazione delle DAT tramite videoregistrazioni o altri mezzi tecnologici. L’art. 7 stabilisce che il trattamento dei dati personali sarà tutelato, soprattutto nella diffusione che dovrà limitarsi a dati anonimi e in forma aggregata. Gli ultimi articoli contengono disciplinari tecnici, disposizioni transitorie, indicazioni sull’entrata in vigore e fanno riferimento ai fondi ( due milioni di euro) stanziati nella legge di Bilancio 2018.

Scarica la bozza del decreto

Scarica la lettera di Giulia Grillo, Ministro della Salute

Luciano Orsi (orsiluciano@gmail.com)

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