La Commissione Salute della Conferenza Stato Regioni ha dato il parere favorevole al Decreto del Ministero (DM) della Salute che fissa le regole di funzionamento della Banca Dati nazionali delle DAT (Disposizioni Anticipate di Trattamento). In tale Banca Dati saranno raccolti le copie delle DAT e dei loro eventuali aggiornamenti, la nomina dell’eventuale fiduciario, l’accettazione o la rinuncia di questi o la revoca successiva da parte di chi ha formulato la DAT. Il DM fissa le regole che consentono l’accesso ai dati da parte del medico del paziente divenuto mentalmente incapace e da parte del fiduciario.
Gli ufficiali di stato civile dei comuni di residenza dei disponenti e le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all’estero, i notai, i responsabili delle unità organizzative delle regioni che hanno una modalità di gestione della cartella clinica o del fascicolo sanitario elettronico, devono subito trasmettere la DAT alla Banca Dati nazionale attraverso un modulo elettronico, secondo le indicazioni che sono specificate nel Disciplinare tecnico allegato al DM.
La Banca dati, secondo le regole del suddetto Disciplinare, consente la consultazione dei documenti sia al medico che ha in cura il paziente, chiamato ad effettuare accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche o trattamenti sanitari se la persona è divenuta mentalmente incapace che al fiduciario.
I dati personali presenti nella Banca Dati nazionale sono cancellati dopo dieci anni dal decesso dell’interessato
Orsi Luciano (orsiluciano@gmail.com)
ALLEGATI
Decreto Ministeriale
Registro Nazionale DAT SCARICA