Il Consiglio nazionale della Federazione degli Ordini dei Medici (Fnomceo) ha approvato all’unanimità in data 6 febbraio, una rilevante modifica dell’articolo 17 del Codice di Deontologia medica intitolato “Atti finalizzati a provocare la morte”.
Tale modifica rappresenta un indirizzo applicativo approvato dal Comitato Centrale del 23 gennaio scorso e adegua il Codice deontologico alla sentenza 242/19 della Corte costituzionale che ha individuato un’area di possibile non punibilità in chi “agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente”.
L’attuale formulazione dell’art. 17 “Atti finalizzati a provocare la morte” risulta quindi la seguente:
“Il medico, anche su richiesta del paziente, non deve effettuare né favorire atti finalizzati a provocarne la morte. La libera scelta del medico di agevolare, sulla base del principio di autodeterminazione dell’individuo, il proposito di suicidio autonomamente e liberamente formatosi da parte di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale, affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche intollerabili, che sia pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli (sentenza 242/19 della Corte Costituzionale e relative procedure), va sempre valutata caso per caso e comporta, qualora sussistano tutti gli elementi sopra indicati, la non punibilità del medico da un punto di vista disciplinare.”.
Luciano Orsi (orsiluciano@gmail.com)